Omesso esame della dichiarazione dei redditi e nullità della notifica dell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 6335 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato esame di un documento costituisce vizio di omessa motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., allorché il documento non esaminato offra la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto di discussione tra le parti e che si rivelino decisivi, in quanto il loro esame sarebbe in grado di determinare un diverso esito della vertenza. La riconducibilità del mancato esame di una prova al vizio di motivazione postula che l’omissione concerna un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, la cui considerazione avrebbe potuto invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie poste a fondamento del convincimento del giudice di merito. In materia tributaria, la mancata valutazione della dichiarazione dei redditi, prodotta in giudizio, che dimostri la coincidenza tra residenza anagrafica e domicilio fiscale nel luogo in cui è stato notificato l’avviso di accertamento, è idonea a viziare la statuizione di nullità della notifica, fondata sull’erroneo presupposto della diversità di tali sedi.

Il Fatto

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato la nullità del preavviso di fermo di beni mobili registrati notificato alla contribuente, in relazione a un avviso di accertamento. Il giudice d’appello aveva altresì dichiarato la nullità della notifica del presupposto avviso di accertamento, ritenendo che questa fosse avvenuta presso la residenza anagrafica della contribuente e non presso il suo domicilio fiscale.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973 e, con il secondo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. La contribuente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la seconda censura, dichiarando assorbita la prima, e ha delineato i confini applicativi del vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. nella sua attuale formulazione. Tale norma consente l’impugnazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, intendendosi per tale un vero e proprio fatto storico, che può essere sia un fatto principale ex art. 2697 c.c., sia un fatto secondario dedotto in funzione di prova di un fatto principale, purché controverso e decisivo.

La Corte ha precisato che il mancato esame di una prova è riconducibile al vizio di motivazione quando si risolve nell’omesso esame del fatto veicolato da tale prova. In particolare, il mancato esame di un documento è denunciabile per cassazione quando il documento non esaminato offre la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che la ricorrente aveva dedotto il deposito, da parte della contribuente, unitamente al ricorso introduttivo, della copia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno oggetto di accertamento. Tale documento, riprodotto nell’atto introduttivo in ossequio al principio di autosufficienza, non era stato esaminato dal giudice di appello, sebbene offrisse la prova di un fatto discusso e decisivo: la sussistenza del domicilio fiscale della contribuente nel luogo in cui le era stato notificato l’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 58 d.P.R. n. 600/1973.

La totale pretermissione dell’esame di tale documento avrebbe potuto comportare una diversa valutazione in ordine all’individuazione del domicilio fiscale e, di conseguenza, in merito alla validità della notifica dell’avviso di accertamento. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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