Contributo di solidarietà sulla pensione già liquidata e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6996 del 16.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 non possono adottare atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione della pensione, impongano una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su un trattamento già determinato secondo i criteri applicabili. Tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e danno luogo a un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Il diritto alla restituzione delle somme trattenute è soggetto alla prescrizione decennale: la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, sicché, ove sia contestato l’ammontare del trattamento, si applica l’art. 2946 cod. civ., anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 47-bis del d.l. n. 639 del 1970.

Il Fatto

La controversia riguarda un lavoratore iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, che aveva maturato la pensione nel 2004. La Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, aveva rigettato la domanda di riliquidazione della pensione e condannato la Cassa a restituire le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà per vari periodi compresi tra il luglio 2010 e il dicembre 2020.

La Corte territoriale aveva escluso la debenza del contributo e applicato la prescrizione decennale per gli anni 2010 e 2011 e quella quinquennale per il periodo successivo, in base all’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011. Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per tre motivi, resistito dal lavoratore con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo del ricorso principale, rigettandoli. Richiamando le Sezioni Unite n. 31875 del 10.12.2018 e la Sez. L n. 23257 del 28.08.2024, la Cassazione ribadisce che gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato. Tali atti violano il principio del pro rata e costituiscono un prelievo assimilabile alle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost., la cui disciplina spetta al legislatore.

Il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, esaminati insieme, investono la disciplina della prescrizione. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 17742 del 08.09.2015 e la Sez. L n. 31527 del 25.10.2022, secondo cui la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. richiede la liquidità ed esigibilità del credito. In materia di previdenza obbligatoria gestita dagli enti privatizzati, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ.

La sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio, applicando il termine quinquennale per il periodo successivo al 2011. La Corte accoglie dunque il ricorso incidentale e cassa la sentenza con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Resta ferma, nei confronti del solo ricorrente principale, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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