Mansioni superiori nella dirigenza sanitaria: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7004 del 16.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della corresponsione delle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, la dirigenza sanitaria non può invocare l’art. 2103 cod. civ. né l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. La dirigenza medica è inserita in un unico ruolo, distinto solo per profili professionali, e in un unico livello ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992; in caso di sostituzione trova applicazione l’art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000, con esclusione dell’equiparazione al trattamento del dirigente di struttura complessa. Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e non è deducibile come vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di una questione giuridica anziché di un fatto storico.

Il Fatto

Un dirigente medico, dipendente di un’azienda sanitaria locale, ha agito in giudizio per ottenere le differenze retributive maturate per avere svolto, di fatto, le funzioni di direzione di una struttura complessa al posto del titolare. Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento, ha condannato l’azienda a corrispondergli le differenze tra l’indennità di posizione minima unificata spettante e quella percepita come dirigente di struttura semplice, per due periodi compresi tra il 2014 e il 2015.

La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma, ha riconosciuto le differenze per il solo periodo dal 1.7.2014 al 30.4.2015, escludendo ogni ulteriore pretesa relativa ai periodi successivi. Ha richiamato i principi di legittimità secondo cui alla dirigenza sanitaria non si applicano l’art. 2103 cod. civ. e l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, e in caso di sostituzione opera l’art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’azienda è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 36 Cost., 2126 cod. civ. e 19, 24, 52 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che l’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 riguarda solo l’inquadramento e non la retribuzione, e che le mansioni di direzione della struttura complessa sono qualitativamente superiori, come dimostrato dal maggiore trattamento economico. La Corte lo ha dichiarato inammissibile.

Il giudice di legittimità ha rilevato che la censura non si confronta con il decisum. La Corte territoriale non si è limitata a richiamare l’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, ma ha escluso lo svolgimento di mansioni superiori da parte della dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili e in un unico livello ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992, anche in ragione dell’art. 15 ter d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 18 e 28, comma 6, del CCNL 8.6.2000 e dell’art. 24 d.lgs. n. 165/2001.

I principi applicati sono qualificati come consolidati e richiamati da numerose pronunce, tra cui Cass. n. 15577/2015, Cass. n. 16299/2015, Cass. n. 584/2016, Cass. n. 9879/2017 e Cass. n. 21565/2018, che ha precisato di non condividere l’orientamento di Cass. n. 13809/2015, rimasta isolata, e da Cass. n. 27241/2024. Le pronunce sul conferimento di funzioni dirigenziali a personale di categoria C non riguardano la dirigenza sanitaria e non si sono discostate da tale indirizzo.

Quanto al richiamo alla Corte costituzionale n. 17/2014, la Corte lo ha ritenuto non conferente: la declaratoria di illegittimità aveva a oggetto l’art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge regionale Abruzzo n. 71 del 2012, relativa alla mobilità dei dirigenti eccedentari delle aziende per il diritto allo studio universitario e al conferimento di funzioni dirigenziali a un funzionario, in un ambito diverso dalla dirigenza sanitaria.

Il secondo motivo, sull’indennità di sostituzione per il periodo eccedente la scadenza semestrale, è inammissibile perché non censura la statuizione di assorbimento delle ulteriori pretese, che costituisce la specifica ratio decidendi. Il terzo motivo, sull’omesso esame di una questione decisiva, è pure inammissibile: l’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non di una questione giuridica. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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