Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17045 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia della Corte di cassazione, risultante dagli atti, rende inammissibile il ricorso. La fattispecie ricorre quando, per fatti sopravvenuti, la decisione non è più idonea a produrre alcun effetto utile per le parti. All’inammissibilità così determinata non si applica la sanzione del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di meccanismo di stretta interpretazione volto a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose. La complessità della controversia e l’esito alterno delle fasi di merito giustificano l’integrale compensazione delle spese di legittimità.

Il Fatto

Una pronuncia rescindente della Cassazione aveva cassato con rinvio le sentenze di primo e secondo grado, per la pretermissione di un litisconsorte necessario. La Camera di commercio già parte del giudizio riassumeva la causa nei confronti del lavoratore e di un’altra Camera di commercio, chiedendo l’accertamento della misura dell’indennità di anzianità spettante al dipendente e la ripartizione del relativo onere tra gli enti in ragione degli anni di servizio prestati presso ciascuno.

Il Tribunale e, in sede di appello, la Corte d’Appello di Campobasso confermavano la ripartizione proporzionale al periodo di servizio, riconoscendo al lavoratore il minor importo calcolato per quote. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 77 del d.l. n. 12.7.1982 e dell’art. 27, comma 7, c.c.n.l. Comparto Regioni – Enti Locali, Area Dirigenza 1998-2001. Le due Camere di commercio resistevano con controricorso. In pendenza del giudizio di legittimità, i difensori documentavano il decesso del ricorrente e la rinuncia all’eredità da parte degli eredi, rappresentando il venir meno dell’interesse di tutte le parti alla decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione processuale posta dalla memoria depositata dalla difesa del ricorrente, che dà conto del decesso della parte e della rinuncia degli eredi. Da tali circostanze il Collegio desume il difetto sopravvenuto di interesse alla pronuncia.

Il ragionamento è lineare. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando risulti dagli atti, ridonda in inammissibilità del ricorso. La Corte precisa che neppure le controricorrenti vantano un interesse autonomo alla decisione, avendo esse chiesto il rigetto del ricorso, e che resta pertanto da delibare soltanto la regolamentazione delle spese di lite di legittimità.

Sul punto il Collegio richiama la complessità della controversia, l’esito alterno delle varie fasi di merito e le modalità con cui la sopravvenienza è stata rappresentata dalla difesa, elementi che impongono l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

La Corte esclude poi l’applicabilità della misura sanzionatoria dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012. La ratio della norma è scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose; trattandosi di disposizione di stretta interpretazione, essa non opera quando l’inammissibilità non sia originaria, ma derivi dalla sopravvenuta carenza di interesse. Il precedente specifico richiamato è Cass. n. 17562/2020, che a sua volta si richiama, fra le altre, a Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018 e Cass. n. 14782/2018.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di legittimità e con l’attestazione della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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