Opposizione allo stato passivo e litisconsorzio necessario dell’ente creditore (Cass. civ. Sez. I n. 7100 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, non è configurabile un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione. Il difetto del potere di agire o di resistere del concessionario in ordine all’accertamento della pretesa dà luogo a una mera questione di legittimazione, che non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore. La chiamata in causa di quest’ultimo va pertanto ricondotta all’art. 106 cod. proc. civ. ed è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, non censurabile in sede di impugnazione. È inammissibile, perché sollecita un riesame del fatto, la censura che, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., contesti il diverso apprezzamento delle prove già compiuto dal giudice di merito.

Il Fatto

Il curatore del fallimento di una società chiede l’ammissione al passivo, per conto di un istituto bancario, di un credito derivante dall’escussione della garanzia e dalla conseguente surroga del garante. Il Tribunale, dopo aver dichiarato l’istanza tardiva, rigetta nel merito l’opposizione proposta dal concessionario della riscossione per carenza di prova dell’effettiva erogazione della somma escussa.

Con il provvedimento impugnato il giudice di merito, a prescindere dal profilo della tempestività, esclude il credito sul piano probatorio. La vicenda giunge così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificare tanto la valutazione delle prove quanto il corretto svolgimento del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ., sostenendo che il Tribunale avrebbe travisato il contenuto e l’efficacia probatoria della documentazione prodotta. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura non si esaurisce in un vizio di violazione di legge, ma pretende una nuova lettura della quaestio facti, scrutinio inibito al giudice di legittimità.

Il Collegio ricorda che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti, fuori dei suoi poteri officiosi. È invece inammissibile la doglianza che contesti il maggior peso attribuito a una prova rispetto a un’altra, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. Il sindacato sulla falsa applicazione di una norma presuppone una ricostruzione del fatto incontestata.

Passando al merito, il Tribunale ha esaminato la comunicazione di surroga e il provvedimento di liquidazione delle perdite, ritenendoli inidonei a dimostrare l’avvenuta escussione della garanzia. Quanto all’art. 2700 cod. civ., il motivo è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità.

Il secondo mezzo invoca la nullità del decreto per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente creditore, qualificato come litisconsorte necessario. La Corte esclude in primo luogo che il mancato esame di una questione processuale integri omissione di pronuncia, configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito.

Nel merito, richiamando i principi già affermati in tema di riscossione dei contributi previdenziali, il Collegio osserva che il credito dell’istituto è soggetto alla giurisdizione ordinaria e al tribunale fallimentare. Il difetto del potere di agire del concessionario genera solo una questione di legittimazione, che non impone la presenza dell’ente creditore: la sua chiamata in causa rientra nell’art. 106 cod. proc. civ. e resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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