Società estinta: inesistente la procura per il ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 7113 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, poiché essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato e il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante. Ne consegue che l’attività processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilità del legale, del quale è ammissibile la condanna alle spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura. È compito dell’avvocato che riceve il mandato e autentica la sottoscrizione verificare, oltre all’identità del sottoscrittore, la sussistenza in capo allo stesso di validi poteri rappresentativi dell’ente collettivo.

Il Fatto

Una società aveva impugnato l’aggiudicazione di una gara d’appalto davanti al TAR Toscana ottenendo l’accoglimento del ricorso e la condanna del Comune al risarcimento. In ottemperanza, l’amministrazione corrispondeva la somma liquidata. Il Consiglio di Stato, riformando la pronuncia di primo grado, non condannava la società alla restituzione, in difetto di domanda dell’appellante.

Il Comune notificava allora un’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910 per il recupero della somma. La società proponeva opposizione, accolta in primo grado per insussistenza del requisito dell’esigibilità. La Corte d’appello di Firenze riformava la decisione e rigettava l’opposizione, ritenendo il credito restitutorio certo, liquido ed esigibile.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso per cassazione, la Corte rileva un profilo assorbente di inammissibilità: l’inesistenza del soggetto ricorrente, che si ripercuote sul mandato conferito al difensore, anch’esso inesistente. Dalla documentazione prodotta dal controricorrente risulta che la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione del ricorso.

Il ricorso è dunque inammissibile perché proposto da soggetto privo della procura speciale prescritta dall’art. 365 c.p.c.: in difetto di un mandante non più esistente, difetta il rapporto di mandato e non può ravvisarsi alcuna valida procura alle liti. Non può valere l’ultrattività di procure rilasciate in precedenza, né il rilascio di nuove, essendo necessario che il conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.

Nel percorso argomentativo la Corte richiama il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 10071 del 2017 e ribadito da Sez. V n. 17360 del 2021 e Sez. L n. 1392 del 2020: la procura è inesistente ove rilasciata da società già estinta, e l’attività processuale resta nella responsabilità esclusiva del legale, con ammissibile condanna alle spese indipendentemente dalla sua consapevolezza. Richiama inoltre Sez. III n. 27847 del 2022, conforme a Sez. I n. 11507 del 2024.

Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del difensore. Quanto al contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo.

Ad abundantia, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile. La sentenza d’appello si fonda su due distinte rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggerla: la legittimità dell’ingiunzione e l’incontestato diritto di credito restitutorio del Comune. Poiché il motivo non attinge la seconda, opera il giudicato sulla ratio non censurata, secondo l’orientamento di Sez. III n. 13880 del 2020. Nel giudizio di opposizione il Comune assume la posizione di attrice e il thema decidendum comprende il rapporto obbligatorio sottostante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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