Errore di Ministero nel rito Pinto sanabile con rinnovo della notifica (Cass. civ. Sez. II n. 7145 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’erronea evocazione in giudizio di un Ministero in luogo di quello effettivamente legittimato non determina l’inammissibilità della domanda, ma impone al giudice di fissare un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958, sempreché l’Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza indicando il soggetto cui l’atto avrebbe dovuto essere notificato. L’operatività della norma è circoscritta alla rimessione in termini, restando esclusa ogni stabilizzazione degli effetti dell’atto notificato al soggetto errato. L’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non è un mezzo di impugnazione limitato dai motivi di censura, ma un rimedio a contraddittorio pieno che attua la difesa sulla fondatezza della pretesa indennitaria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello l’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, proponendo la domanda nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Corte territoriale, in accoglimento, aveva però emesso il decreto di condanna nei confronti del Ministero della Giustizia, soggetto che avrebbe dovuto essere convenuto secondo l’art. 3 della legge n. 89 del 2001. Il decreto era stato poi notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Entrambi i Ministeri proponevano opposizione: il Ministero dell’Economia eccepiva il difetto di titolarità passiva; il Ministero della Giustizia deduceva la violazione del contraddittorio per essere stato condannato senza essere stato evocato in giudizio. La Corte di appello di Trieste, alla prima udienza, concedeva termine per la notifica del ricorso e del decreto al Ministero della Giustizia e, con decreto n. 13/2022, respingeva l’opposizione. Avverso tale decreto i Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, trattati congiuntamente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce la struttura del procedimento Pinto dopo la modifica apportata dall’art. 55, comma 1, lettera c), d.l. 83/2012, articolato in una prima fase monitoria, senza contraddittorio, e in una seconda fase a contraddittorio pieno aperta dall’opposizione del soggetto ingiunto.
Su questo presupposto i giudici di legittimità escludono che l’art. 4 della legge n. 260 del 1958 sia inoperativo per la sola ragione che la prima fase si svolge in assenza dell’Amministrazione. Il principio consolidato — ribadito da Sez. II n. 25499 del 2021 e da Sez. II n. 8049 del 2019 — vuole che l’errore di identificazione tra distinte soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato sia sanato mediante la fissazione del termine per il rinnovo della notifica, purché l’eccezione sia proposta nella prima udienza. La sanatoria opera però solo sul piano della rimessione in termini, senza stabilizzare gli effetti dell’atto notificato al soggetto errato.
La Corte respinge anche la censura sull’inefficacia del decreto per mancata notifica nel termine. Richiamando Sez. II n. 21420 del 2018, si afferma che l’opposizione ex art. 5-ter non può essere proposta per ottenere la declaratoria di inefficacia conseguente alla nullità della notificazione, rilevando la nullità solo per l’opposizione tardiva. Nel caso di specie, la notifica era stata eseguita al Ministero dell’Economia, il che esclude la declaratoria di inefficacia, pronunciabile solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente.
Quanto alla dedotta violazione del principio della domanda e del contraddittorio, la Corte osserva che l’opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma realizza una fase a contraddittorio pieno dello stesso procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa (Sez. VI-2 n. 9728 del 2020). Il termine per la rinotifica è stato quindi correttamente assegnato per consentire la difesa nel merito del Ministero della Giustizia.
Il ricorso è rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di una somma ulteriore in favore del controricorrente e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, richiamando Sez. Un. n. 27195 del 2023 e Sez. II n. 15354 del 2024.
Nota della Redazione
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