Omessa pronuncia sulla distrazione delle spese: il rimedio è la correzione dell’errore materiale, non l’impugnazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 9281 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, c.p.c., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Tale rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli aveva accolto l’opposizione al decreto con cui il giudice della fase monitoria aveva rigettato la domanda di equa riparazione proposta da una società per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare. Avverso tale decreto, il Ministero della Giustizia aveva proposto ricorso per cassazione, rigettato con ordinanza della Corte di cassazione, che condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di somme ulteriori ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Il difensore della società controricorrente, dichiaratosi anticipatario delle spese, aveva formulato nelle conclusioni del controricorso espressa richiesta di distrazione delle spese processuali in proprio favore. L’ordinanza non si era pronunciata su tale istanza, così il difensore proponeva ricorso per correzione dell’errore materiale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, investita del ricorso per correzione, ha preliminarmente richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile non è costituito dagli ordinari mezzi di impugnazione, bensì dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.

Tale conclusione si fonda sulla qualificazione della richiesta di distrazione come non costituente domanda autonoma, con la conseguenza che la sua omissione non integra un vizio della decisione censurabile con i mezzi di impugnazione ordinari. La procedura di correzione, oltre a essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, c.p.c., risulta maggiormente rispettosa del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantendo con più rapidità al difensore distrattario l’ottenimento di un titolo esecutivo.

La Corte ha precisato che tale rimedio è applicabile anche nei confronti delle proprie pronunce, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. Nel caso di specie, risultava effettivamente formulata, nelle conclusioni del controricorso, l’espressa richiesta di attribuzione in favore del difensore delle spese processuali per fattane anticipazione.

La Corte ha quindi disposto la correzione dell’ordinanza, inserendo nel dispositivo l’inciso relativo all’attribuzione delle spese in favore del difensore ex art. 93 c.p.c., dichiaratosi anticipatario, senza luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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