Notifica cartella via PEC e prova documentale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 7167 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la violazione del termine di costituzione previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 comporta solo la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, permanendo il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi, contestare l’applicabilità delle norme invocate e produrre documenti. Ai fini della prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale, non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica, essendo sufficiente la matrice o la copia con la relativa relazione di notifica. La trasmissione a mezzo PEC di un file in formato PDF, anziché .p7m, configura irritualità della notificazione sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava a una società contribuente una cartella di pagamento per il mancato versamento di tributi erariali relativi a un determinato anno d’imposta. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. L’appello era respinto dalla Commissione tributaria regionale con sentenza depositata nel 2019.
La contribuente ricorreva allora per cassazione con otto motivi, deducendo la nullità del procedimento per omessa fissazione dell’udienza cautelare, l’inutilizzabilità della documentazione per tardiva costituzione dell’ente, l’inesistenza della notifica a mezzo PEC, la violazione delle regole sull’onere della prova, la nullità della cartella per difetto di motivazione e la questione del patrocinio di un avvocato del libero foro. L’agente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte osserva che non viola il diritto di difesa il giudice che decide il merito senza pronunciarsi sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato. L’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, sicché nessun pregiudizio deriva dalla mancata decisione sull’istanza cautelare.
Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama il principio secondo cui la tardiva costituzione del resistente produce una decadenza limitata alle eccezioni non rilevabili d’ufficio e alla chiamata di terzi. L’agente si era costituito nel rispetto dell’art. 32 del d.lgs. 546/92, con diritto di negare i fatti costitutivi e di produrre documenti. La censura sul mancato deposito della documentazione è giudicata inammissibile, per mancata indicazione del momento in cui l’eccezione sarebbe stata proposta in merito.
Sul terzo e sesto motivo, trattati congiuntamente, la Corte chiarisce che, in tema di notifica della cartella ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, non occorre produrre l’originale o la copia autentica, essendo sufficiente la matrice o la copia con la relativa relazione di notifica. La natura sostanziale della cartella non osta all’applicazione di istituti processuali: il rinvio all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che a sua volta richiama le norme sulla notificazione nel processo civile, comporta che, in caso di trasmissione di un file PDF anziché .p7m, operi la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Il disconoscimento della copia fotostatica, non ribadito in appello, è inammissibile.
Sul quarto motivo, la Corte ribadisce che il principio dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. vale anche nel processo tributario e che i giudici di merito hanno fondato la decisione sulla documentazione prodotta, senza violare le regole sul riparto dell’onere probatorio. Il settimo e l’ottavo motivo sono dichiarati inammissibili, perché la parte non trascrive l’intera cartella, ma solo alcune righe, non consentendo il controllo sulla motivazione.
Infine, sul quinto motivo, la Corte conferma che l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione possono avvalersi di avvocati del libero foro davanti alle corti di giustizia tributaria, ove la convenzione non riservi la difesa all’Avvocatura erariale. Il ricorso principale è rigettato, con assorbimento di quello incidentale condizionato e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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