Torre eolica esclusa dalla rendita catastale: nozione catastale e non impositiva (Cass. civ. Sez. V n. 5228 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della rendita catastale di un impianto eolico, l’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 non computa la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo. La norma, di natura catastale e non impositiva, delinea il regime ordinariamente applicabile ai beni che rientrano nella tipologia dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali alla produzione, prescindendo dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo. È rimesso al giudice di merito l’accertamento sulla natura passiva o attiva della torre, con esclusione dal carico impositivo se la stessa è componente essenziale della macchina. Il motivo di ricorso che solleciti una rivalutazione del valore fondiario è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La società contribuente, proprietaria di un impianto aereogeneratore, presentava nel 2016 una nuova rendita catastale, calcolata tenendo conto solo del valore del terreno, del basamento in cemento armato e della cabina elettrica ed escludendo la struttura dell’aerogeneratore, in forza dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015. L’Agenzia delle entrate rettificava la rendita proposta, computando anche la torre di sostegno.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società; in appello la Commissione tributaria regionale accoglieva l’impugnazione dell’ufficio, ritenendo la torre una costruzione accatastabile. La Cassazione, con una prima ordinanza di annullamento con rinvio, accoglieva il ricorso della contribuente. In sede di rinvio la C.T.R. qualificava la torre come parte inscindibile dell’unicum impiantistico e rideterminava la rendita. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi nuovo ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, che la Corte rigetta integralmente.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina congiuntamente i profili di motivazione apparente e di asserita violazione dei limiti del giudizio di rinvio. Il primo motivo è infondato: la C.T.R. ha dato conto con congrue argomentazioni delle ragioni per cui la torre costituisce elemento funzionale essenziale dell’impianto eolico, superando l’indirizzo dell’amministrazione finanziaria in ordine all’applicazione della cosiddetta normativa imbullonati al settore eolico. Il libero convincimento del giudice di merito, osserva la Corte, opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Quanto ai limiti del giudizio di rinvio, la Corte distingue l’ipotesi di annullamento per violazione di diritto da quella per vizi di motivazione: solo in quest’ultima il giudice può valutare liberamente i fatti già accertati e indagare su altri fatti. Nella specie l’ufficio, più che dolersi della violazione dei principi fissati in sede di annullamento, censura la sentenza sotto il profilo della determinazione della rendita.
Il secondo motivo è infondato alla luce dell’orientamento consolidato: ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, dovendo il giudice di merito accertare se la torre, benché stabilmente infissa al suolo, assolva anche la funzione di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia. La Corte sottolinea che la norma pone una nozione di macchinari ed impianti che prescinde dalla consistenza fisica del manufatto e privilegia il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.
Il terzo motivo è disatteso: non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione del motivo di impugnazione non espressamente esaminato. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile, in quanto richiede una rivalutazione nel merito del valore fondiario, e comunque infondato, poiché la C.T.R. ha correttamente applicato la stima diretta con riferimento al biennio censuario 1988/1989. Il ricorso è respinto e l’ufficio condannato alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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