Rimborso IVA versata in eccesso e dies a quo del termine biennale (Cass. civ. Sez. V n. 15395 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, alla domanda di rimborso dell’imposta versata in eccedenza che non rientra tra quelle previste dall’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 né da disposizioni specifiche si applica il termine biennale di decadenza dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, di carattere residuale, e non l’ordinaria prescrizione decennale. Il presupposto della restituzione, quando il rimborso non risulti da dichiarazione, va individuato nel momento in cui il contribuente può percepire l’eccesso di imposta versata: nel caso di operazioni erroneamente assoggettate ad aliquota superiore, rileva la data delle fatture dei subappaltatori recanti l’aliquota agevolata, da cui emerge il divario non dovuto. Il termine del 31 dicembre 2015 fissato dal Regolamento CE n. 1803/2006 per l’ammissibilità delle spese attiene ai rapporti interni tra beneficiario e MISE e non incide sul dies a quo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Il Fatto

La società ricorrente, incaricata dell’attuazione dei Piani di Banda Larga con risorse comunitarie, aveva ricevuto dal MISE un’anticipazione all’avvio dei lavori ed emesso nei suoi confronti la fattura n. 1 del 24 gennaio 2013 applicando l’aliquota IVA ordinaria del 21%. Le società subappaltatrici avevano invece fatturato le proprie prestazioni con l’aliquota agevolata del 10%, con ciò evidenziando che l’imposta era stata corrisposta in eccesso.

La società presentava istanza di rimborso il 28 novembre 2017. L’Agenzia delle Entrate la riteneva tardiva e i giudici tributari di primo e secondo grado confermavano il diniego, collocando il dies a quo del termine biennale alla data di liquidazione periodica del tributo, ossia al 16 febbraio 2013. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, sostenendo tra l’altro che il termine dovesse decorrere dal 31 dicembre 2015, individuato quale termine ultimo di ammissibilità delle spese secondo il Regolamento comunitario.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, pur correggendo la motivazione del giudice di appello ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., risultando il dispositivo conforme al diritto. Il primo motivo, che lamentava il difetto di motivazione, è infondato: la sentenza impugnata espone in modo adeguato il percorso argomentativo seguito.

Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce il regime della ripetizione dell’indebito tributario. In mancanza di disciplina specifica, alla domanda di rimborso si applica l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che vieta la presentazione oltre due anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione. Il termine biennale è residuale e trova applicazione solo in via sussidiaria rispetto all’ordinaria prescrizione decennale, che opera quando il rimborso riguardi un credito esposto nella dichiarazione annuale ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Nella specie, la richiesta non riguarda un credito dichiarato, ma la differenza tra l’IVA fatturata al MISE con aliquota ordinaria e quella effettivamente dovuta con aliquota agevolata. Trova quindi applicazione il termine biennale. La Corte ritiene però errata l’individuazione del dies a quo operata dai giudici di merito: il presupposto della restituzione non coincide con la liquidazione periodica del tributo, bensì con il momento in cui le società subappaltatrici hanno fatturato le prestazioni applicando l’aliquota agevolata del 10%, poiché è in quel momento che la società ha potuto constatare l’avvenuto versamento di una somma maggiore rispetto al dovuto.

Il richiamo al termine del 31 dicembre 2015, previsto dal Regolamento CE n. 1803/2006, è inconferente: esso rileva nei rapporti interni tra la società e il MISE, non nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, essendo distinti il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta e quello obbligato in rivalsa. Il termine biennale è dunque iniziato a decorrere dalla data di emissione delle fatture dei subappaltatori, con conseguente tardività dell’istanza presentata il 28 novembre 2017, senza possibilità di superare la decadenza.

Il terzo motivo, che denunciava l’omesso esame della data di trasmissione a mezzo PEC del rendiconto finale al MISE, è infine dichiarato inammissibile: la doglianza si risolve in una mera contrapposizione alla valutazione compiuta dal giudice di merito, senza indicare il fatto storico decisivo effettivamente trascurato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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