Società di comodo e detrazione IVA: disapplicazione dell’art. 30 l. 724/1994 (Cass. civ. Sez. V n. 7164 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di società di comodo, l’art. 30 della l. n. 724 del 1994, nella parte in cui esclude il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per le società i cui introiti siano inferiori a una determinata soglia, si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della dir. 2006/112/CE e va disapplicato dal giudice nazionale. La qualità di soggetto passivo, ai fini della detrazione, prescinde dal superamento di soglie di ricavi e si collega al solo esercizio effettivo di un’attività economica nel periodo d’imposta. La non operatività non autorizza di per sé la non detraibilità dell’imposta, salvo che sia provata l’abusività della condotta.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società di gestione immobiliare un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, in punto di imposte dirette e IVA, l’imposta relativa all’acquisto di due unità abitative comprese in fabbricati a uso suinicolo, l’ammortamento delle stesse e un maggiore imponibile determinato per studio di settore. A seguito dell’accertamento, l’Ufficio notificava ai soci i relativi avvisi di accertamento e alla società l’atto di contestazione delle sanzioni per la disciplina delle società di comodo.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo natura pertinenziale alle unità abitative. La Commissione tributaria regionale, in appello, respingeva l’impugnazione dell’Ufficio e accoglieva quella dei contribuenti. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Sui primi due motivi, esaminati congiuntamente, la Corte osserva che, ai fini della detrazione IVA relativa a immobili a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato va valutata non in astratto, con riguardo all’oggetto dell’attività d’impresa, ma in concreto, verificando se il bene costituisca, anche in funzione programmatica, il mezzo per l’esercizio di tale attività. I beni ceduti in locazione a un’azienda agricola risultano strumentali all’attività di gestione immobiliare esercitata dalla società contribuente.

Il terzo motivo concerne la disciplina delle società non operative. La Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia UE n. 341 del 7 marzo 2024, secondo cui le misure statali di lotta a frodi, evasione e abusi non devono eccedere quanto necessario e non possono mettere in discussione il principio di neutralità dell’IVA.

La qualità di soggetto passivo è riconosciuta anche a chi, nel periodo d’imposta, effettua operazioni soggette a imposta il cui valore non raggiunge la soglia fissata dalla normativa nazionale, poiché nessuna disposizione della direttiva subordina la detrazione a tale requisito. Rileva, dunque, esclusivamente l’esercizio effettivo di un’attività economica. La Corte aderisce agli arresti che, sul punto, hanno già escluso la perdita del diritto a detrazione al mancato raggiungimento delle soglie di ricavi.

A prescindere dalla questione di congruità, la non operatività non autorizza di per sé la non detraibilità dell’IVA, a meno che non si dimostri l’abusività della condotta, nella specie non provata. Il quarto motivo è infondato, poiché la Commissione regionale ha posto a fondamento della decisione proprio i fatti che la ricorrente assumeva essere stati omessi. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese; non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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