Inammissibile il ricorso che non censura la seconda ratio decidendi (Cass. civ. Sez. III n. 7232 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure rivolte a una sola di esse non consente l’esame delle altre. La mancata impugnazione di una delle rationes decidendi ne determina la definitività e l’intervenuto giudicato interno, con conseguente inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse delle doglianze relative alle restanti ragioni. Il ricorrente è pertanto tenuto a censurare tutte le autonome ragioni poste a base della decisione, poiché la cassazione delle sole censurate non potrebbe comunque travolgere il provvedimento.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla vendita di un immobile che, dopo successivi trasferimenti, viene attinto da azione revocatoria esperita dagli organi fallimentari della società proprietaria originaria. Gli acquirenti subiscono l’evizione del bene e agiscono in risarcimento contro il venditore, il quale a sua volta chiama in manleva il legale rappresentante della società cedente.

Il giudice di primo grado condanna quest’ultimo a tenere indenne il venditore, e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8224/2021, conferma la decisione. Avverso tale pronuncia gli eredi del condannato, nel frattempo deceduto, propongono ricorso per cassazione, mentre il notaio rogante resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Gli eredi deducono un unico motivo, censurando la sentenza per violazione degli artt. 112, 167 e 345 cod. proc. civ. e lamentando che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, trattandosi in realtà di contestazione dei presupposti dell’azione di manleva e, come tale, sottratta ai limiti di preclusione.

La Corte rileva che la decisione d’appello poggia su una duplice ratio decidendi. La prima, di carattere processuale, attiene alla tardività dell’eccezione sulla pretesa carenza di titolarità del rapporto. La seconda, di natura sostanziale, ribadisce la fondatezza nel merito della domanda di manleva, avendo il legale rappresentante reso dinanzi al notaio una dichiarazione falsa circa la libertà dell’immobile da pesi, nella piena consapevolezza della precedente domanda revocatoria.

Secondo il Collegio, la seconda ragione — riconoscendo la correttezza della condanna nel merito — implica l’implicito riconoscimento della titolarità del lato passivo del rapporto in capo al condannato. Poiché i ricorrenti non hanno censurato tale autonoma ragione, essa è divenuta definitiva, con formazione del giudicato interno sulla sussistenza di detta titolarità.

La Corte richiama il consolidato insegnamento di legittimità, da ultimo espresso da Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26.02.2024, secondo cui, in presenza di una pluralità di ragioni autonome, la censura rivolta a una sola di esse è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo la sua eventuale fondatezza condurre comunque alla cassazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *