Querela di falso assorbita dal rigetto della censura sulla motivazione (Cass. civ. Sez. III n. 7234 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di motivazione della sentenza, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., si configura soltanto quando la motivazione manchi radicalmente ovvero si articoli in argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili nel loro complesso. Il controllo di legittimità non si estende alla sufficienza della motivazione rispetto alle risultanze probatorie, restando estranea al giudizio di cassazione ogni rilettura nel merito del materiale istruttorio. Ne consegue che, ove il giudice d'appello abbia valutato criticamente le conclusioni del consulente grafologico valorizzandone il carattere probabilistico e gli elementi oggettivi trascurati, la censura di motivazione apparente è infondata. Il rigetto di tale censura, attestando la mancata dimostrazione della falsità delle sottoscrizioni, assorbe i motivi di natura rituale relativi all'interesse alla querela di falso e alla sanatoria della procura.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un procedimento monitorio e dalla successiva opposizione. Nel giudizio di opposizione la parte opponente proponeva duplice querela di falso in relazione all'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalla controparte in calce a due procure, una a margine del ricorso per decreto ingiuntivo e una a margine della comparsa di costituzione.
Il giudice di primo grado sospendeva il giudizio e, all'esito della consulenza grafologica, accoglieva le querele. La Corte d'appello di Bari, in riforma, dichiarava inammissibili le querele per difetto di interesse, rilevando che il giudice avrebbe dovuto invitare la controparte a regolarizzare la costituzione ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., e criticava l'adesione acritica del primo giudice alle conclusioni del consulente. Proponeva ricorso per cassazione la soccombente con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto il quarto motivo, che investe la dedotta nullità della sentenza per motivazione asseritamente apparente. Il Collegio richiama la regola dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e ne individua i due soli paradigmi di violazione: la mancanza integrale di motivazione e l'articolazione in termini contraddittori o incongrui, tali da non consentire di riconoscere la ratio decidendi.
Secondo il consolidato insegnamento di legittimità richiamato nel provvedimento, il vizio va apprezzato quando la motivazione si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la giustificazione del decisum. Resta invece esclusa la rilevanza di una verifica sulla sufficienza della motivazione rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie, come precisato dalla Sez. III, sentenza n. 20112 del 18.09.2009, Rv. 609353.
Applicando tali coordinate, la Corte osserva che la motivazione della sentenza d'appello è esistente e consente di ricostruirne agevolmente il percorso logico. Il giudice territoriale ha valorizzato, per la prima sottoscrizione, la natura probabilistica delle conclusioni del consulente, che aveva ammesso di non poter raggiungere la certezza in assenza del documento originale e del dato pressorio.
Quanto alla seconda sottoscrizione, la Corte d'appello ha evidenziato due dati oggettivi trascurati dall'ausiliario: la dichiarazione di paternità della firma resa dalla controparte e l'evidente analogia tra la firma oggetto di analisi e le firme di comparazione. Tale iter integra un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile.
Ogni ulteriore censura diretta a contestare l'attendibilità della consulenza grafologica si risolve in una inammissibile rilettura nel merito delle prove. Il rigetto del quarto motivo, attestando la mancata dimostrazione della falsità delle sottoscrizioni, assorbe i primi tre motivi, di natura rituale, che, pur se fondati, non consentirebbero l'accoglimento delle querele. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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