Insidia stradale e caso fortuito: la conoscenza dei luoghi non esonera il custode (Cass. civ. Sez. 3 n. 11441 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato non è di per sé idonea a integrare il caso fortuito ex art. 2051 cod. civ., né vale a radicare un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., ove la condotta di guida sia stata imprudente. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non può essere dedotto con riferimento alla mancata valutazione di elementi istruttori, quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
Il Fatto
La conduttrice di un’autovettura riportava danni alla persona e al veicolo dopo che l’auto si era incastrata in due tombini sporgenti dal manto stradale, in una via interessata da lavori di urbanizzazione eseguiti da una società. La danneggiata conveniva in giudizio la società, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva la domanda, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello, che rigettava l’impugnazione della società.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente deduceva, con il primo motivo, l’omessa considerazione di fatti comprovanti la conoscenza dello stato dei luoghi da parte della conducente, tale da interrompere il nesso di causalità. La Corte osserva che l’accertamento dei fatti operato dal giudice d’appello coincide con quello di primo grado, sicché il ricorso si espone alla doppia conforme di cui all’art. 348-ter, commi quarto e quinto, cod. proc. civ. In ogni caso, la ricorrente non deduce l’omesso esame di un fatto storico in senso naturalistico, bensì la mancata valutazione di elementi istruttori, ciò che non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., atteso che l’omesso esame di elementi istruttori non costituisce omissione di un fatto decisivo quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice.
Con il secondo motivo, la società deduceva la violazione dell’art. 2051 cod. civ., sostenendo che la consapevolezza della situazione di dissesto stradale imponesse alla conducente la massima accortezza, il cui difetto avrebbe integrato l’esimente del caso fortuito. La Corte precisa che la responsabilità del custode può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito, da intendersi quale evento imprevedibile ed eccezionale, non desumibile dalla sola circostanza che il danneggiato conosca i luoghi. Il motivo, pertanto, risulta inammissibile, perché volto a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie, avendo i giudici di merito accertato una condotta di guida imprudente e la particolare pericolosità del tratto, aggravata dalle condizioni meteorologiche.
Con il terzo motivo, proposto in subordine, la società lamentava la mancata applicazione dell’art. 1227 cod. civ., per non avere i giudici riconosciuto il concorso di colpa della danneggiata. La Corte ritiene il motivo inammissibile, in quanto incentrato sulla rivalutazione del comportamento della vittima, oltre che infondato, essendo la valutazione dei giudici di merito supportata dalle emergenze istruttorie, che avevano escluso un concorso di colpa stante la bassa velocità di guida. Il ricorso è rigettato.
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Nota della Redazione
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