Interpretazione del contratto e sindacato di legittimità sull’accordo transattivo (Cass. civ. Sez. III n. 7243 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto, l’indagine sulla volontà dei contraenti costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione soltanto per violazione delle regole ermeneutiche o per inadeguatezza della motivazione. L’interpretazione accolta dal giudice di merito non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili letture del regolamento negoziale; non è quindi consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra. Il ricorrente che deduca la violazione dei canoni legali di ermeneutica deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e chiarire in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione della propria lettura a quella impugnata. È inoltre inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’opposizione all’esecuzione proposta da una debitrice nei confronti di una società che agiva quale procuratrice di un istituto bancario, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare. L’opponente sosteneva che i crediti azionati con l’intervento fossero stati estinti per effetto di una transazione intercorsa con la stessa procuratrice, relativamente a una diversa procedura esecutiva.

Il Tribunale di Napoli aveva accolto l’opposizione, ritenendo che i crediti fossero venuti meno per la transazione intervenuta nell’ambito di altra procedura esecutiva. La Corte d’Appello di Napoli ha poi riformato la decisione e respinto l’opposizione, rilevando che l’accordo transattivo faceva specifico riferimento a una procedura esecutiva diversa da quella oggetto del giudizio. Avverso tale pronuncia la debitrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalla banca controricorrente.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1965 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dolendosi che il giudice di appello non avesse ricostruito la comune volontà delle parti secondo i canoni legali e il principio di buona fede.

La Corte ha dichiarato il motivo infondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito. Tale accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche. Non può quindi trovare ingresso in sede di legittimità la critica che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito, come affermato da Cass. n. 7500 del 2007 e Cass. n. 10554 del 2010.

La Corte ha precisato che, perché l’interpretazione si sottragga al sindacato di legittimità, non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili. Quando di una clausola sono possibili due o più letture, non è consentito alla parte che aveva proposto quella disattesa dolersi del fatto che sia stata privilegiata l’altra, secondo Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 25861 del 2013 e Cass. n. 5016 del 2014.

Il ricorrente, per far valere la violazione dei canoni legali, deve indicare specificamente le norme violate e precisare in quale modo il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione delle due letture, come ribadito da Cass. n. 9461 del 2021. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva interpretato l’atto transattivo con motivazione congrua e priva di vizi logici, giungendo alla conclusione che esso si riferiva ai diritti sottostanti alla procedura esecutiva indicata: interpretazione giudicata plausibile e ragionevole.

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 34476 del 2019, insieme a Cass. n. 5987 del 2021, Cass. n. 10128 del 2021 e Cass. n. 19989 del 2017: è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione, miri a una rivalutazione dei fatti storici. Il motivo non coglieva la ratio decidendi, poiché per denunciare un errore occorre identificarlo e fornirne la rappresentazione, mentre la ricorrente si era limitata a una mera affermazione apodittica. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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