L’interveniente adesivo dipendente non ha legittimazione autonoma a impugnare (Cass. civ. Sez. 2 n. 9020 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intervento volontario si qualifica come adesivo dipendente ex art. 105, secondo comma, c.p.c. quando la parte deduce solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di un’altra parte, senza far valere un diritto proprio relativo all’oggetto del processo o dipendente dal titolo in esso dedotto. L’interveniente adesivo dipendente, non essendo parte soccombente, è privo di legittimazione autonoma a proporre impugnazione avverso la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che l’impugnazione concerna questioni attinenti all’ammissibilità dell’intervento o alla condanna alle spese. Tale carenza di legittimazione non è superabile invocando un conflitto di interessi interno alla parte adiuvata: l’interesse tutelato dall’art. 78, secondo comma, c.p.c. è esclusivamente quello della parte rappresentata, e le altre parti non possono sollevare questioni su situazioni di conflitto interne ad altra parte, salvo un interesse proprio manifestato ai sensi dell’art. 79, ultimo comma, c.p.c.
Il Fatto
La società, socia di maggioranza al 99% della società convenuta in un giudizio di simulazione di compravendita, spiegava intervento volontario in primo grado aderendo alle difese di quest’ultima. Il giudizio, sospeso per la pendenza di misure di prevenzione patrimoniali, veniva riassunto quando entrambe le società erano sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con i medesimi amministratori giudiziari nominati per entrambe.
Il Tribunale dichiarava la simulazione assoluta della compravendita, e la socia intervenuta proponeva appello lamentando, tra l’altro, un conflitto di interessi tra la società adiuvata e i suoi amministratori giudiziari, che avrebbe reso nulla la costituzione del rapporto processuale. La Corte d’Appello dichiarava l’inammissibilità dell’appello, qualificando l’intervento come adesivo dipendente e rilevando la carenza di legittimazione autonoma ad impugnare dell’intervenuta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta congiuntamente le questioni relative all’istanza di nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. e al primo motivo di ricorso. Osserva che l’interesse tutelato dal secondo comma dell’art. 78 c.p.c. è esclusivamente quello della parte rappresentata, non potendo le altre parti sollevare questioni su conflitti di interessi interni ad una diversa parte del processo, salvo la manifestazione di un interesse proprio ai sensi dell’art. 79, ultimo comma, c.p.c. La società ricorrente non ha esplicitato un proprio interesse diretto, fondando l’istanza sulla sola garanzia del diritto di difesa della società adiuvata. Tale situazione non integra i presupposti per l’attivazione d’ufficio, considerata anche la presenza di norme sostanziali idonee a disciplinare il conflitto tra società e amministratori e la qualità degli stessi amministratori giudiziari, il cui incarico risponde anche a finalità di pubblico interesse.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che i rilievi sul conflitto di interessi possano influire sulla qualificazione dell’intervento. La ricorrente è terza estranea al rapporto contrattuale oggetto del giudizio: l’adesione alle domande della società convenuta costituisce l’essenza stessa dell’intervento ad adiuvandum dipendente, che non implica l’assunzione di una posizione autonoma. Richiamando il proprio orientamento consolidato, la Corte afferma che anche chi avrebbe un interesse tale da giustificare un intervento autonomo, ove partecipi al giudizio ad adiuvandum, non può impugnare. Tale interpretazione dell’art. 105, secondo comma, c.p.c. ha superato il vaglio di legittimità costituzionale con la sentenza Corte cost. n. 455/1997.
La Corte precisa che la società intervenuta adesiva dipendente non può essere qualificata come soccombente, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte della società adiuvata ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tale passaggio in giudicato è insuperabile e non consente di rilevare d’ufficio vizi afferenti alla pronuncia, anche se relativi alla corretta formazione del contraddittorio.
Il terzo motivo e l’ultima deduzione, diretti a far valere un preteso interesse della ricorrente alla proposizione del ricorso in ragione di “particolarissimi motivi”, sono respinti: il potere di impugnazione sussiste o non sussiste in base alle disposizioni processuali, non superabili da considerazioni di equità o di merito della controversia.
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Nota della Redazione
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