Esclusione del nesso causale e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 19642 del 13.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile in presenza di una doppia conforme, qualora il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado, dimostrando che esse sono tra loro diverse. La dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è configurabile solo allorché si denunci che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è preclusa la censura relativa alla maggiore forza di convincimento attribuita ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. La violazione dell’art. 2729 cod. civ. può prospettarsi quando il giudice affermi che il ragionamento presuntivo si basa su presunzioni non gravi, precise e concordanti, non anche quando la critica si risolva nella prospettazione di una diversa inferenza probabilistica. In ogni caso, il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella del merito, né rivalutare i fatti storici.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la società venditrice e la società produttrice di un mangime, chiedendo l’accertamento della responsabilità per il decesso di un allevamento di bovine da latte. La domanda, qualificata dal primo giudice come azione per vizi della cosa venduta e per responsabilità del produttore, era stata rigettata per la mancata prova del nesso causale tra la somministrazione del mangime e la morte degli animali.

La Corte d’appello, investita dell’impugnazione, aveva confermato la sentenza di primo grado, escludendo la sussistenza del nesso di causalità alla stregua degli esiti dell’accertamento tecnico preventivo, ritenuto l’unica indagine basata su campioni ufficiali e acquisiti nel contraddittorio delle parti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso che la partecipazione al Collegio del consigliere delegato, autore della proposta di definizione accelerata, configuri una ragione di incompatibilità, in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite.

Esaminando in via prioritaria il secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Richiamando i principi in tema di doppia conforme, ha precisato che il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni di merito. Ha inoltre evidenziato che la memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. non può sanare l’inammissibilità del motivo, assolvendo alla sola funzione di chiarire censure già ritualmente enunciate nel ricorso.

La Corte ha poi ritenuto infondata la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ribadendo che la censura è ammissibile solo quando si denunci l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti, mentre la valutazione della maggiore attendibilità di una fonte probatoria rispetto ad un’altra è attività rimessa al merito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. Analogamente, in tema di presunzioni, la violazione dell’art. 2729 cod. civ. non può risolversi nella mera prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale.

Nel caso di specie, le censure erano dirette ad ottenere una rivalutazione dell’assetto probatorio, pretendendo di fondare la prova del nesso causale sulle consulenze favorevoli al ricorrente e trascurando che la Corte territoriale aveva spiegato le ragioni della loro inattendibilità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni, in quanto volto a sollecitare una nuova valutazione della fattispecie concreta. Dall’inammissibilità del secondo e del terzo motivo è derivata l’inammissibilità del primo, per carenza di interesse, essendo priva di rilevanza decisoria la qualificazione dell’azione in assenza della prova dei vizi del mangime.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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