Rettifica rendita catastale aerogeneratore: motivazione attenuata nell’avviso docfa (Cass. civ. Sez. V n. 7422 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal d.m. n. 701/1994, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, trattandosi di elementi conosciuti o facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell’atto. Ciò vale allorché gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e risultino immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e quella attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. In tal caso la presenza e l’adeguatezza della motivazione non rilevano ai fini della legittimità dell’atto, ma in ordine alla concreta attendibilità del giudizio espresso. Solo se la rendita proposta con la docfa non venga accettata per ravvisate differenze relative a taluni elementi di fatto indicati dal contribuente, l’Ufficio deve specificare tali differenze, per consentire le consequenziali difese e delimitare l’oggetto del contenzioso, essendogli precluso addurre in giudizio cause diverse da quelle enunciate.

Il Fatto

Oggetto di controversia è l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate accertava e rettificava la rendita catastale di un aerogeneratore, elevandola rispetto al valore proposto dalla contribuente con procedura docfa. La società contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia, che respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Puglia, in accoglimento dell’appello, riteneva invece l’avviso non adeguatamente motivato e lo dichiarava nullo.

Secondo il giudice regionale l’atto di classamento constava dei soli riferimenti catastali identificativi dell’immobile, dell’importo della nuova rendita e di una formula di stile apposta con timbro, restando sconosciuti gli elementi comparativi, il criterio di calcolo e i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del riclassamento. La natura partecipata del procedimento non esonerava l’amministrazione dall’obbligo di motivazione, né il vizio era sanabile con motivazione postuma. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla società con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie l’unico motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 3 e 21-septies della legge n. 241/1990, in combinato disposto con gli artt. 3 e 10 r.d.l. n. 652/1939, l’art. 65 d.P.R. n. 1142/1949 e l’art. 1, comma 3, d.m. n. 701/1994. Il Collegio ricostruisce un indirizzo consolidato: nell’ambito della procedura docfa opera un onere motivazionale attenuato, in ragione dell’interlocuzione con il contribuente che propone la rendita.

Il principio, ribadito di recente, è che l’obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto della dichiarazione non siano stati disattesi dall’Ufficio e la discrasia tra rendita proposta e attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni. La motivazione rileva allora non per la legittimità dell’atto, ma per l’attendibilità del giudizio. Solo in presenza di differenze su elementi di fatto l’Ufficio deve specificarle, per consentire le difese e delimitare il contenzioso, senza poter addurre in giudizio ragioni diverse.

Nel caso concreto, la lettura dell’avviso mostra che la rettifica dipese dalla diversa valutazione economica del bene, motivata sul prezzario ivi indicato e pubblicizzato presso gli ordini e collegi professionali. I dati della contribuente non furono disattesi, ma solo rivalutati, il che ha sottratto l’amministrazione dall’onere di una motivazione più particolareggiata sulle discrepanze di valore emerse.

La Corte esclude poi che il riferimento al prezzario ne imponesse l’allegazione, poiché ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000 l’obbligo è limitato agli atti richiamati non conosciuti né altrimenti conoscibili dal contribuente. Quanto al dedotto giudicato esterno formatosi su altri quattordici aerogeneratori, il Collegio lo ritiene irrilevante: la decisione richiamata riguardava altro avviso e si fondava su una specifica lettura dei dati normativi, non su un accertamento di un elemento della fattispecie impositiva. L’attività interpretativa del giudice non può costituire limite all’esegesi di altro giudice, non trovando riconoscimento nello stare decisis.

Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, per l’esame dei motivi di appello restati assorbiti e per la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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