Accertamento integrativo ex art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e novità degli elementi: la conoscenza di dati in possesso di altro ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 17565 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento integrativo in aumento ai sensi dell’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 è ammesso solo in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Non è consentito all’Ufficio sostituire un primo atto impositivo con altro successivo basato sulla diversa o più approfondita valutazione del materiale probatorio già acquisito. Costituiscono elementi sopravvenuti i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso al momento della sua adozione. La circostanza che un primo accertamento sia stato definito con adesione non preclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice. La deduzione in appello di motivi di illegittimità dell’avviso non sollevati con il ricorso introduttivo, che ampliano la materia del contendere, è inammissibile ex artt. 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992.

Il Fatto

La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento integrativo, emesso ai sensi dell’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 nei confronti degli ex soci di una società a ristretta base partecipativa cessata nel 2010. L’atto, relativo all’anno d’imposta 2009, integrava in aumento la pretesa risultante da un precedente avviso, già definito con accertamento con adesione ex art. 15 d.lgs. n. 218/1997.

I contribuenti impugnavano l’atto dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La corte di merito, adita in appello, confermava la decisione, ritenendo sussistente il requisito della novità in ragione dell’emersione di trasferimenti di denaro dalla società ai soci, segnalati da un diverso ufficio finanziario. Avverso la sentenza d’appello i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha in primo luogo escluso il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., rilevando che le questioni concernenti la legittimazione passiva dei soci erano state sollevate solo con l’atto di appello. Trattandosi di nuove domande, ampliative della materia del contendere, la loro deduzione risultava inammissibile ai sensi degli artt. 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992. L’omissione di pronuncia su una domanda inammissibile non costituisce vizio della sentenza né rileva come motivo di ricorso.

Nel merito, i giudici hanno ricostruito la portata del principio di unitarietà dell’accertamento. Hanno precisato che l’integrazione è legittima solo in presenza di elementi nuovi, la cui conoscenza sia sopravvenuta rispetto alla notifica dell’atto originario. Non ricorre il requisito della novità quando l’Ufficio operi una diversa o più approfondita valutazione del materiale probatorio già in suo possesso.

La Corte ha, tuttavia, chiarito che i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso, costituiscono elementi sopravvenuti che legittimano l’accertamento integrativo. Non rileva in senso contrario la definizione del primo accertamento con adesione, trattandosi di strumento che non preclude l’ulteriore azione accertatrice. Nel caso di specie, i trasferimenti di denaro verso i soci, segnalati da altro ufficio, erano noti all’Amministrazione dopo l’emissione del primo atto, sicché l’integrazione risultava legittima.

La Corte ha infine respinto la doglianza del socio i cui conti correnti personali non risultavano destinatari dei trasferimenti. Ha affermato che il depauperamento del patrimonio sociale è imputabile a tutti i soci, a prescindere dalla destinazione finale delle somme, in quanto la distrazione si esaurisce nella condotta di svuotamento delle casse sociali. Ha inoltre richiamato la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, per la quale non rileva che gli accrediti non siano transitati sul conto personale del socio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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