Retribuzione di posizione dei dirigenti e sindacato del giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7417 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico può essere sindacata dal giudice unicamente sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l’esercizio del potere è subordinato, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede. Il controllo giudiziale resta escluso nel merito delle scelte organizzative e valutative, che appartengono alla sfera discrezionale del datore di lavoro pubblico. Il dipendente che lamenti l’illegittimità della procedura può esercitare l’azione di esatto adempimento per ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, ma non può pretendere dal giudice la sostituzione nel giudizio di pesatura né l’attribuzione diretta dell’importo retributivo reclamato. Il ricorso che contesti l’accertamento di merito compiuto dal giudice di appello su tali profili è inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente del Corpo di polizia municipale presso un Comune, aveva goduto di una retribuzione di posizione determinata con delibera di Giunta municipale del 2001. Negli anni 2008 e 2009 l’importo era stato progressivamente ridotto in forza di un provvedimento sindacale e di un successivo atto dirigenziale. Il dirigente ha quindi agito davanti al Tribunale per ottenere il ripristino dell’originario importo per gli anni dal 2010 al 2013.

Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha confermato la decisione. Avverso la pronuncia di secondo grado il dirigente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, incentrati sulla asserita mancanza di una nuova pesatura delle funzioni dirigenziali e sulla competenza a disporla.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti volti a contestare l’accertamento del giudice di appello secondo cui una nuova pesatura degli incarichi era stata effettuata con la determina dirigenziale del 2011, con decorrenza dal 31 dicembre 2009. Tale accertamento costituisce un giudizio di fatto del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità in quanto tale.

Quanto alla dedotta incompetenza dell’atto dirigenziale a ridurre la retribuzione, la Corte rileva che lo stesso ricorrente individua il provvedimento sindacale del 2008 come l’atto che aveva disposto la riduzione, rispetto al quale l’atto dirigenziale del 2011 costituiva mera esecuzione. Poiché il ricorrente non ha impugnato la parte della pronuncia di appello che riteneva irrilevante, per ragioni temporali, ogni contestazione relativa a quel provvedimento, la questione della competenza non può più essere esaminata.

La Corte enuncia quindi il principio di portata generale: nel pubblico impiego contrattualizzato la graduazione della retribuzione di posizione può essere sindacata dal giudice solo sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali e degli obblighi di correttezza e buona fede, con divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di fondarsi su motivazioni non ragionevoli. In tali casi il dipendente può chiedere la ripetizione della procedura valutativa o il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio.

Nel caso concreto il ricorrente non ha domandato la ripetizione della procedura né il risarcimento, ma direttamente l’attribuzione dell’importo retributivo reclamato, pretesa estranea al rimedio ammesso. Quanto al motivo sulla motivazione, la Corte osserva che ricorre l’ipotesi di doppia conforme, che preclude la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c., e che il giudice di appello ha espressamente affermato la sussistenza della nuova pesatura, escludendo ogni vizio motivazionale. L’interpretazione del provvedimento, inoltre, non è stata criticata con riferimento ai criteri ermeneutici del codice civile, risultando ormai non oppugnabile. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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