Inammissibile il ricorso depositato con pagine mancanti e non intellegibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7424 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, la mancanza di una o più pagine nell’originale depositato del ricorso ne comporta l’inammissibilità, ove la parte residua risulti non intellegibile al Collegio. Tale vizio non è superabile mediante la copia notificata e depositata dal controricorrente completa, poiché il ricorso deve essere depositato in originale entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. e il principio del raggiungimento dello scopo può operare solo tramite atti compiuti entro quel termine. Il controricorso depositato oltre il termine è inammissibile quando la tardività è evitabile e riferibile alla condotta della parte, non potendo invocarsi la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ. per un errore di compilazione del file imputabile al depositante. Ne deriva l’inammissibilità delle memorie difensive non precedute dal tempestivo deposito del controricorso.
Il Fatto
Taluni agenti di Polizia Municipale avevano convenuto in giudizio il Comune di appartenenza per contestare le trattenute operate a recupero di somme corrisposte a titolo di indennità di disagio per servizio diurno festivo, serale e notturno nel periodo giugno 2002 – febbraio 2006. Il Tribunale aveva respinto la domanda, sul rilievo della nullità delle clausole della contrattazione integrativa. La Corte d’appello, in riforma, aveva dichiarato irripetibili le somme, applicando l’art. 4, comma 3, d.l. n. 16 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2014. Su ricorso del Comune, la Cassazione aveva cassato con rinvio, escludendo l’applicabilità della sanatoria a fattispecie anteriore all’entrata in vigore dell’art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165 del 2001. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello ha rigettato i ricorsi originari. I lavoratori hanno proposto nuovo ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso. Dall’esame degli atti presenti nel DESK emerge che l’originale depositato, dopo le prime tre pagine, è composto dalle sole pagine dispari: su trentuno pagine ne risultano depositate diciassette. Il testo così ricostruito è nel complesso non intellegibile per il Collegio. La mancanza di pagine nell’originale comporta l’inammissibilità del motivo non intellegibile, non superabile neppure ove la copia notificata e depositata dal resistente sia completa, poiché il ricorso deve essere depositato in originale entro il termine dell’art. 369 cod. proc. civ. e il principio del raggiungimento dello scopo opera solo tramite atti compiuti entro quel termine, secondo il precedente Sez. 6-3 n. 9262 del 7 maggio 2015.
Identico esito vale per i singoli motivi, nei limiti in cui il contenuto è ricavabile. Con il primo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1175, 1218, 1337 e 1375 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e alla luce della Corte costituzionale n. 8 del 2023, sostenendo di avere introdotto una domanda risarcitoria per la lesione del legittimo affidamento. Con il secondo censurano il giudizio di infungibilità del Progetto Sicurezza e dei progetti finalizzati, in contrasto con l’intesa sindacale del 14 maggio 2002. Le contestazioni, trattate congiuntamente, sono inammissibili: i ricorrenti indicano in modo generico le circostanze a fondamento dell’affidamento e non può giustificare una responsabilità la sola scelta di uno strumento giuridico anziché di un altro.
La Corte precisa che la sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2023 non ha ammesso la possibilità di dichiarare del tutto irripetibile un credito da indebito pagamento, ma ha solo prescritto che il recupero avvenga conformemente ai principi di buona fede. La Corte territoriale ha inoltre accertato che il recupero era stato concordato con le organizzazioni sindacali con modalità agevolate e che i ricorrenti non avevano allegato né dimostrato condizioni meritevoli di rilievo: valutazione di merito non contestabile in sede di legittimità.
Quanto al controricorso, il Comune ha chiesto la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ., deducendo un errore fatale della piattaforma di deposito telematico. La richiesta è respinta. Il Comune riferisce di essere stato edotto alle ore 15.20 del 27 maggio 2024 dell’esistenza di un problema, avendo ricevuto la PEC di esito controllo atti con l’indicazione di file non validi e la dicitura “sono necessarie verifiche da parte della cancelleria ricevente”. Da quel momento doveva immediatamente attivarsi per il rinnovo, avendo tempo fino al termine della giornata. La tardività era dunque evitabile e riferibile alla condotta della parte. Ne deriva l’inammissibilità del controricorso e della memoria, poiché nel rito camerale di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili le memorie ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovando applicazione la preclusione dell’art. 370 cod. proc. civ. (Sez. L n. 23921 del 29 ottobre 2020; Sez. 1 n. 2599 del 29 gennaio 2024). Nessuna statuizione sulle spese, non avendo la parte intimata svolto valida attività difensiva.
Nota della Redazione
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