La cartella di pagamento è nulla se manca il responsabile dell’iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. 5 n. 8467 del 04.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di invalidità della cartella di pagamento, stante la diversità tra il procedimento di emissione e notificazione della cartella ed il procedimento di iscrizione a ruolo, la cartella notificata in data successiva al 1° giugno 2008 deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 (applicabile ratione temporis), l’indicazione del nominativo sia del responsabile del procedimento di emissione e notificazione dell’atto sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. L’indicazione di una sola delle due figure non è idonea a sopperire all’omissione dell’altra, attesa l’ontologica diversità dei due procedimenti, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Il Fatto

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a IRPEF ed ICI per gli anni 2009 e 2012, deducendone la nullità per plurime ragioni. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso solo in relazione al ruolo ICI 2009. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia confermava la decisione, respingendo le censure del contribuente.

Avverso la sentenza d’appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non essersi i giudici di secondo grado pronunciati sulla censura relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo nella cartella.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che il ricorrente aveva puntualmente riprodotto nel ricorso la cartella e gli atti difensivi in cui la questione era stata sollevata, ottemperando al principio di autosufficienza. La corte di merito, invece, non aveva dato atto della proposizione del motivo, né aveva adottato alcuna decisione sul punto, non potendo configurarsi un implicito rigetto della doglianza. L’omissione integra la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Trattandosi di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha ritenuto di poter decidere la causa nel merito, evitando la cassazione con rinvio, in applicazione dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. e dell’art. 384 c.p.c..

Nel merito, la Suprema Corte ha richiamato l’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007, che impone l’indicazione in cartella, a pena di nullità, sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo sia di quello di emissione e notificazione dell’atto. L’uso della congiunzione ‘e’ non lascia margini di dubbio: entrambe le indicazioni sono necessarie.

La Corte ha precisato, in linea con i precedenti, che l’indicazione dell’ufficio o della struttura non è sufficiente a realizzare la “personalizzazione” del rapporto tra Amministrazione e cittadino, essendo necessario indicare la persona fisica responsabile, per garantire trasparenza, informazione e diritto di difesa, come desumibile anche dall’art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Nel caso di specie, la cartella indicava un soggetto come responsabile del procedimento di emissione e notificazione, ma difettava l’indicazione del responsabile dell’iscrizione a ruolo. Tali procedimenti sono ontologicamente diversi: il primo riguarda la fase di stampa e notifica, il secondo la formazione del ruolo dell’ente creditore. L’indicazione del solo responsabile della notifica è quindi inidonea a sopperire all’omissione. La Corte ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha annullato la cartella, compensando le spese dei gradi di merito e condannando l’Agenzia delle entrate-riscossione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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