Compensi al direttore dei lavori pubblici e obbligo di motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 7598 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione non costituiscono questioni nuove, e non sono perciò inammissibili, i profili di debenza del compenso professionale già oggetto dei motivi di appello, quand’anche prospettati sotto diversa veste giuridica. La motivazione della sentenza è apparente, e come tale viziata, quando il giudice di merito afferma in modo apodittico che l’attività di redazione della perizia di variante, di collaudo tecnico-amministrativo, di coordinamento della sicurezza, di misure e contabilità esula dalle mansioni ordinarie del direttore dei lavori negli appalti pubblici, senza previare ricognizione della normativa di settore. Il direttore dei lavori partecipa al collaudo e svolge il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione; la perizia di variante e le funzioni di coordinatore della sicurezza rientrano nelle sue attribuzioni ordinarie, con diritto a compenso anche in difetto di specifico conferimento negoziale in forma scritta.

Il Fatto

La ricorrente, ingegnere, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma il rigetto della domanda per assenza di incarico scritto. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, le riconosceva il compenso per le sole attività di progettazione e direzione dei lavori, escludendo coordinamento della sicurezza, collaudo, misure, contabilità e perizia di variante, non espressamente previsti nella convenzione del 31.07.2000.

Ricorre per cassazione con quattro motivi; resiste il comune con controricorso. Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il collegio rigetta l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la questione del compenso formava già oggetto dei motivi d’appello avverso la sentenza del Tribunale che, accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva escluso ogni debenza per difetto di forma scritta.

Nel merito, i primi tre motivi — connessi — sono fondati per motivazione apparente e violazione di legge. La Corte territoriale ha dato per scontato, in modo apodittico, che le attività contestate non rientrassero nelle attribuzioni del direttore dei lavori, senza rendere percepibile il fondamento della decisione. Ha omesso la ricognizione della normativa di settore, richiamando le SSUU n. 2767/2023 sulla motivazione apparente.

Il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare l’art. 123, comma 2, d.P.R. n. 554/1999, ratione temporis applicabile, secondo cui l’ufficio di direzione dei lavori è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione, classificando e misurando le lavorazioni, trasferendo i rilievi sul registro di contabilità; il direttore partecipa altresì al collaudo tecnico-amministrativo.

Quanto alla perizia di variante, l’art. 22, legge n. 143/1949 riconosce il diritto al compenso per le modificazioni e aggiunte richiedenti nuovi studi, considerate appendici al progetto. Negli appalti pubblici ogni variazione non prevista in contratto che alteri i prezzi è consentita mediante perizia suppletiva del direttore all’Amministrazione (art. 343, all. F, legge n. 2248/1865, abrogato dall’art. 358, d.P.R. n. 207/2010).

Analoga conclusione vale per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, ai sensi dell’art. 127, d.P.R. n. 554/1999 e dell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 494/1996, che consentiva al responsabile dei lavori di svolgere anche tali funzioni. La cassazione con rinvio si impone per rimediare alla lacuna motivazionale. Il quarto motivo, su interessi, diritti di opinamento e art. 1284 cod. civ., resta assorbito e sarà esaminato in sede di rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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