Revocazione ordinanza della Cassazione, errori valutativi non integrano errore di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7790 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste esclusivamente nell’erronea percezione dei fatti di causa, che induca a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che quel fatto non abbia costituito oggetto di discussione tra le parti. L’errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve presentare i caratteri dell’evidenza assoluta e della immediata rilevabilità, deve essere essenziale e decisivo, e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. Il ricorso per revocazione che investa valutazioni in diritto è inammissibile.

Il Fatto

La controversia origina da un giudizio di querela di falso proposto in via principale dinanzi al giudice individuato secondo i criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., con connessa causa di merito in materia di lavoro. Investita del regolamento di competenza, la Corte di Cassazione aveva ritenuto competente il Tribunale ove insisteva la sede della società datrice di lavoro, escludendo la modificabilità del foro inderogabile per effetto della connessione e precisando che, in presenza di un foro inderogabile, non occorreva indicare i possibili fori alternativi.

Il ricorrente ha proposto revocazione avverso quella ordinanza, articolando quattro motivi: la supposta incompetenza della Sezione Lavoro a decidere una questione non rientrante nelle materie dell’art. 409 cod. proc. civ.; l’errore di fatto sulla natura del ricorso e del provvedimento impugnato; l’erronea valutazione sulla ritualità dell’eccezione di incompetenza, in riferimento all’art. 65-bis del Codice del Consumo; l’inesistenza dell’eccezione di incompetenza per materia. La società controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi e li dichiara inammissibili. Il primo rilievo è di ordine formale: i motivi non contengono l’indicazione precisa del motivo di revocazione prescritto dall’art. 398, secondo comma, cod. proc. civ., la cui violazione è sanzionata a pena di inammissibilità, come già affermato da Cass. n. 13863/2015 e Cass. n. 14126/2018.

Nel merito, la Corte richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 20013/2024, che ha delineato i confini dell’errore revocatorio: esso consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa; non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità; deve essere essenziale e decisivo; deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte.

Applicando tali premesse, il Collegio osserva che gli errori imputati all’ordinanza revocanda attengono a valutazioni in diritto. Riguardano, da un lato, l’individuazione del giudice competente, ampiamente motivata nel provvedimento impugnato; dall’altro, la natura dell’eccezione di incompetenza per foro inderogabile, con esclusione della necessità di indicare fori alternativi. Si tratta di attività chiaramente valutative, non di travisamento di fatti, come confermato da Cass. n. 9835/2012 e Cass. n. 8615/2017.

Quanto alla dedotta incompetenza della Sezione Lavoro, la Corte chiarisce che la distribuzione degli affari tra le Sezioni risponde a un criterio di ripartizione interna. La questione se una controversia spetti al giudice del lavoro o al giudice ordinario non rileva ai fini processuali e non è sanzionata a pena di nullità, perché le Sezioni non presentano differenziazione strutturale nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario, secondo i principi di Cass. n. 12396/1997 e Cass. n. 683/1988.

Non venendo in rilievo errori di percezione, ma questioni di diritto o ordinamentali, il ricorso è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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