Compensazione delle spese cautelari illegittima senza soccombenza reciproca (Cass. civ. Sez. 2 n. 5144 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le spese del procedimento cautelare instaurato in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito: l’esito della fase cautelare endoprocessuale non ha autonoma rilevanza ai fini della regolamentazione delle spese, poiché il criterio della soccombenza non si fraziona in ragione dell’esito delle singole fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite. La compensazione delle spese non può essere disposta per insussistente soccombenza reciproca né per la mera infondatezza delle difese, che non integra di per sé un comportamento sleale o defatigatorio ai sensi dell’art. 88 c.p.c.. Il regime di impugnazione della sentenza che liquida gli onorari del difensore segue la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione dell’azione esercitata.

Il Fatto

Un avvocato conveniva in giudizio il proprio assistito per ottenere il pagamento di compensi professionali per la difesa in un giudizio di simulazione e revocazione di una compravendita immobiliare. Il cliente proponeva querela di falso della procura alle liti.

Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, respingeva la querela e condannava il convenuto al pagamento dei compensi, oltre a una somma per lite temeraria, compensando parzialmente le spese. La Corte d’appello di Bologna, dopo nuova consulenza grafica, confermava integralmente la decisione, compensando le spese del grado e ponendo a carico di ciascuna parte il 50% delle spese della consulenza. Avverso tale sentenza l’avvocato proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina con priorità il secondo motivo, concernente la dedotta violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’appello non avrebbe potuto rivalutare la congruità degli importi liquidati, essendo la prima decisione appellabile solo in relazione alle statuizioni sulla querela di falso. Il motivo è infondato: poiché la domanda di compenso era stata introdotta con il rito ordinario, tutte le statuizioni erano appellabili. Il regime di impugnabilità discende dal rito effettivamente applicato, assumendo rilievo la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione dell’azione, richiamando i precedenti Cass. 26347/2019, Cass. 4904/2018 e Cass. 3338/2012.

Quanto alla dedotta doppia decurtazione degli acconti, la Corte osserva che il tribunale aveva effettuato un’autonoma liquidazione ex DM 55/2014, limitando la condanna nel rispetto del principio della domanda. La Corte d’appello, pur ritenendo eccessiva la somma, non poteva riformare in peius la decisione in assenza di appello incidentale.

Il terzo motivo, riguardante la compensazione delle spese, è ritenuto parzialmente fondato. I giudici di merito avevano compensato le spese per presunta soccombenza reciproca, considerando il difensore soccombente nei procedimenti cautelari. La Cassazione richiama il principio per cui l’esito della fase cautelare non ha autonoma rilevanza: la soccombenza va riferita unitariamente alla decisione finale, senza frazionamenti tra le fasi (Cass. 9785/2022, Cass. 8839/2025, Cass. 12898/2021). La compensazione non poteva inoltre basarsi sulla mera infondatezza delle difese, non essendo configurabile alcun comportamento sleale ai sensi dell’art. 88 c.p.c.

Risultano invece assorbiti il primo motivo, concernente l’addebito del 50% delle spese di consulenza, il quarto, sulla responsabilità processuale aggravata, e il quinto, sul contributo unificato. La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il secondo e dichiara assorbiti gli altri, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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