Visto di conformità infedele, competenza della direzione regionale (Cass. civ. Sez. V n. 7805 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista a carico di chi rilascia il visto di conformità infedele, quanto alla dichiarazione presentata con le modalità dell’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, la competenza all’iscrizione a ruolo dei relativi importi appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non all’ufficio competente per il domicilio del contribuente assistito. Si tratta di competenza inderogabile: l’atto compiuto in violazione di tale attribuzione è illegittimo e la cartella di pagamento che ne derivi è nulla.
Il Fatto
Un professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un centro autorizzato, aveva apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione presentata da un contribuente con modello 730/2015.
All’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio provinciale ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il professionista impugnò la cartella, deducendo l’applicabilità retroattiva della modifica normativa del 2019 e il difetto di competenza dell’ufficio procedente. La commissione provinciale accolse in parte il ricorso; la corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettò entrambi gli appelli. Ricorreva per cassazione l’Agenzia delle entrate e resisteva il professionista con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo il motivo del ricorso incidentale relativo alla competenza, per la sua attitudine a definire l’intera controversia. La questione riguarda l’individuazione dell’ufficio titolare del potere di iscrizione a ruolo nei confronti di chi ha apposto il visto infedele, quando la dichiarazione sia stata presentata per il tramite di un centro autorizzato.
La Corte richiama il consolidato orientamento formatosi sulla medesima fattispecie e tra le stesse parti, secondo cui la responsabilità in esame ha natura anche punitiva. Da ciò deriva che la competenza spetta alla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, cioè del professionista che ha apposto il visto, e non all’ufficio individuato in base al domicilio del contribuente assistito.
Tale riparto non tollera deroghe: l’atto adottato in violazione di questa attribuzione è illegittimo, con conseguente invalidità dell’iscrizione a ruolo e della cartella che ne costituisce il presupposto.
Il Collegio dichiara di non ravvisare argomenti per discostarsi dall’orientamento richiamato, cui intende dare continuità. Accoglie quindi il primo motivo del ricorso incidentale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del professionista per la nullità dell’atto impugnato.
Restano assorbiti il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate e il secondo motivo del ricorso incidentale, concernente il difetto di legittimazione passiva per imposte e interessi altrui. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono compensate in ragione della novità della questione e della recente formazione dell’orientamento in materia.
Nota della Redazione
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