Presunzioni di operazioni inesistenti e onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 10435 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni e l’inerenza dei costi dedotti grava sul contribuente, che non può assolverlo mediante la mera regolarità formale della contabilità o dei mezzi di pagamento, né invocando la sola mancanza di vantaggi economici, trattandosi di circostanze facilmente simulabili. L’Amministrazione finanziaria può assolvere al proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; la valutazione della loro rispondenza a tali requisiti è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per illogicità o contraddittorietà manifesta del ragionamento decisorio, non potendo la critica risolversi nella prospettazione di una diversa inferenza probabilistica. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è integrato dall’omessa disamina di elementi istruttori, se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice.
Il Fatto
A seguito di controlli, l’Agenzia delle Entrate disconosceva i costi relativi a fatture emesse nel 2014 da una società fornitrice, ritenendole relative a operazioni inesistenti e quindi indeducibili ai sensi dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986. La società contribuente, sostenendo l’effettività delle operazioni, impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, che accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riformando la decisione di primo grado, accoglieva la pretesa impositiva. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, lamentando l’erronea valutazione delle presunzioni e la mancata valutazione della prova contraria offerta.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, in quanto connessi, rigettandoli in quanto infondati. In primo luogo, ha ribadito il consolidato principio per cui l’onere di dimostrare l’inesistenza delle operazioni grava sull’Amministrazione finanziaria, che può avvalersi anche di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, citando i precedenti n. 23281 del 2024, n. 6229 del 2013, n. 18118 del 2016 e n. 28628 del 2021. Ha inoltre precisato che, una volta fornita tale dimostrazione, l’onere si inverte e grava sul contribuente, il quale deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni, senza poter fare affidamento sulla regolarità formale delle scritture contabili, sulla regolarità dei pagamenti o sull’assenza di vantaggi, come affermato da Cass. n. 27566/2018, n. 40690/2021, n. 22190/2022 e n. 9723/2024.
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione operata dal giudice di merito, che aveva fondato il proprio convincimento su un quadro indiziario complessivo e coerente, basato sulla mancanza di documentazione contrattuale e tecnica, sul parziale stralcio contabile delle fatture e sulla generale assenza di riscontri oggettivi sull’attività della fornitrice, descritta come società cartiera sulla base di accertamenti relativi anche all’anno d’imposta in contestazione. La contribuente, infatti, si era limitata a richiamare la regolarità formale delle scritture, senza produrre elementi di prova contrari in grado di confutare gli indizi raccolti dall’Amministrazione.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., la Corte ha ricordato che la valutazione circa l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici e la verifica della loro gravità, precisione e concordanza è riservata al giudice di merito. Tale apprezzamento, se adeguatamente motivato, è sottratto al sindacato di legittimità. Con richiamo alle Sezioni Unite n. 1758 del 2018, la Corte ha escluso che la critica del ragionamento presuntivo possa consistere nella mera prospettazione di una diversa inferenza probabilistica o di un diverso convincimento, richiedendosi piuttosto l’emersione di una assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento decisorio. Ha inoltre precisato che, in tema di prove presuntive, non è necessario che il fatto noto conduca all’ignoto con un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente una deduzione ragionevolmente possibile secondo criteri di normalità (cfr. Cass. 22366/2021, n. 14207/2024 e n. 21762/2025).
In riferimento al vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 8053 del 2014, n. 9558 del 2018 e n. 33679 del 2018) per affermare che il vizio concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori, qualora il fatto rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze istruttorie. Il ricorso è stato pertanto rigettato; la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., ritenuta la sussistenza dei presupposti per la condanna aggravata ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., come da pronuncia delle Sezioni Unite n. 28540 del 2023.
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Nota della Redazione
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