Notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria e prova documentale del credito (Cass. civ. Sez. V n. 6690 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva, la riferibilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria alle cartelle esattoriali richiamate nell’intimazione di pagamento può essere desunta dal numero di ruolo indicato sull’avviso di ricevimento, che consente di collegare univocamente l’atto al credito azionato. Ne consegue che il giudice dell’appello non può escludere la regolarità della notifica dell’atto interruttivo della prescrizione senza una valutazione complessiva della documentazione prodotta. Il giudicato formatosi nei confronti di un coobbligato solidale, inoltre, non si estende automaticamente all’altro coniuge che abbia presentato dichiarazione congiunta, quando le pretese tributarie oggetto dei due giudizi siano diverse e la pronuncia favorevole sia fondata su ragioni meramente processuali.
Il Fatto
La contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia un’intimazione di pagamento notificatale dall’agente della riscossione, dolendosi dell’omessa notificazione delle cartelle ivi richiamate e dell’intervenuta prescrizione dei crediti tributari. Chiedeva inoltre l’estensione del giudicato formatosi in un separato giudizio definito in suo favore nei confronti del coniuge, con il quale aveva presentato dichiarazione congiunta dei redditi.
In primo grado il ricorso veniva accolto, con condanna dell’agente della riscossione alle spese. La decisione veniva poi riformata in appello, ove si rigettava il gravame dell’ente impositore ritenendo non provata la riferibilità dell’atto interruttivo della prescrizione alle cartelle azionate. L’agente della riscossione ricorreva quindi per cassazione; la contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo principale, con cui l’agente della riscossione deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2948 cod. civ., contestando che il giudice dell’appello abbia indicato un’informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti.
Il Collegio rileva che dalla documentazione prodotta emerge che la comunicazione di iscrizione ipotecaria datata 18.12.2009 è relativa proprio al debito recato nelle cartelle esattoriali ricomprese nell’intimazione di pagamento impugnata, dettagliatamente elencate nel prospetto allegato. Non risulta pertanto dubbia la riferibilità dell’atto alle cartelle.
Quanto alla notifica, dalla relata emerge che la comunicazione è stata consegnata in mani proprie della contribuente, che ha sottoscritto la ricevuta in data 19.1.2010. La cartolina riporta l’annotazione dell’avviso di ricevimento 2009/7229, attinente all’iscrizione ipotecaria n. 7229 del 2009, e il numero corrisponde a quello indicato nel testo della comunicazione. La notificazione dell’atto interruttivo risulta dunque regolare e riferita alle stesse cartelle poi riportate nell’intimazione. Il ricorso principale è pertanto fondato e viene accolto.
Il ricorso incidentale, con cui la contribuente censura la mancata estensione del giudicato formatosi nei confronti del coniuge, è invece infondato. Dalle intestazioni delle due pronunce emerge che i giudizi attengono a pretese tributarie diverse: nei confronti della ricorrente incidentale si contesta maggiore Irpef per gli anni 1993 e 1995, mentre nei confronti del coniuge le contestazioni riguardano annualità differenti, oltre a un tributo locale. Inoltre il giudizio relativo al coniuge è stato definito con pronuncia di inammissibilità dell’appello per difetto di procura, dunque per ragioni procedurali.
La decisione impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, perché proceda a nuovo giudizio in diversa composizione e regoli le spese di legittimità. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Nota della Redazione
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