Visto di conformità infedele: competenza della direzione regionale e nullità della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 7806 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, la competenza all’iscrizione a ruolo nei confronti dei medesimi soggetti appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale attribuzione non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione della stessa. La relativa nullità travolge l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento.
Il Fatto
Un professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un centro autorizzato, ha apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione di un contribuente, relativa all’annualità d’imposta 2014, con domicilio fiscale nel territorio di competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Palermo.
All’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, l’amministrazione ha ritenuto infedele il visto e ha iscritto a ruolo a carico del professionista, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, imposta, sanzione e interessi. Il professionista ha impugnato la cartella, deducendo il difetto di competenza dell’ufficio procedente. La decisione favorevole in primo grado è stata confermata in appello. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione e il professionista ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta per prima la questione di competenza, per la sua attitudine a definire l’intero giudizio. Il ricorrente incidentale deduce la violazione dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997, che riserva la competenza alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore.
Il motivo è fondato. La Corte richiama il proprio orientamento sulla medesima fattispecie. La responsabilità del professionista che rilascia un visto infedele ha una funzione anche punitiva: da ciò deriva che la competenza all’iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e non può essere derogata.
Gli arresti richiamati sono Cass. n. 11660/2024 e, tra le stesse parti, Cass. n. 14796/2024, Cass. n. 14792/2024, Cass. n. 14787/2024, Cass. n. 14785/2024, Cass. n. 14779/2024, Cass. n. 14750/2024, Cass. n. 14749/2024, Cass. n. 14745/2024, Cass. n. 14699/2024, Cass. n. 14578/2024, Cass. n. 11818/2024, Cass. n. 11806/2024, Cass. n. 11799/2024 e Cass. n. 11790/2024. Il Collegio non ravvisa argomenti per discostarsene e intende dare continuità all’orientamento.
Accolto il primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del professionista per la nullità, a causa dell’incompetenza dell’ufficio procedente, dell’atto impugnato. Restano assorbiti il ricorso principale erariale e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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