Revoca della sentenza d’appello e cessazione della materia del contendere in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 7870 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo e alla domanda originariamente formulata che l’interesse va valutato. È irrilevante che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché tale evenienza costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, rigettava il reclamo proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale che, in accoglimento dell’istanza della società creditrice, aveva dichiarato il fallimento della società in liquidazione.
Il ricorrente, in proprio e nella qualità di liquidatore della società fallita, proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; la controricorrente resisteva con controricorso, mentre il fallimento rimaneva intimato. Nelle more del giudizio di legittimità, la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento di un ricorso per revocazione, revocava il fallimento della società. Il ricorrente chiedeva quindi che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con adesione della controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della sopravvenuta caducazione della pronuncia impugnata per effetto della revocazione intervenuta in pendenza del giudizio di legittimità. Il thema decidendum non riguarda più il merito dei motivi di ricorso, ma la stessa persistenza dell’interesse del ricorrente a ottenere una decisione.
Il Collegio richiama il principio secondo cui la revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere. Questa si traduce nell’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione o dell’impugnazione, ma anche al momento della decisione.
La Corte sottolinea che l’interesse va valutato in relazione al momento della decisione e alla domanda originariamente formulata. Non assume rilievo il fatto che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione: si tratta di una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto.
Nel caso concreto, la revocazione del fallimento ha eliminato la pronuncia d’appello che costituiva l’oggetto del ricorso, rendendo attuale e concreto il difetto di interesse. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio sono compensate in considerazione del fatto sopravvenuto, senza statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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