Regolamento di confini: catasto sussidiario e prove testimoniali (Cass. civ. Sez. II n. 19504 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di regolamento di confini, sia l’attore sia il convenuto sono onerati di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine. Il giudice è del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur e deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli appaiono più attendibili, ricorrendo solo in ultima analisi alle risultanze catastali, cui va riconosciuto valore sussidiario. L’insufficienza delle risultanze desumibili dai titoli giustifica il ricorso a qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale. La valutazione delle prove e il giudizio di attendibilità dei testi involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non sindacabili in cassazione.

Il Fatto

I proprietari di una corte comune convenivano dinanzi al Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, il Comune confinante, chiedendo l’accertamento del confine tra la corte di loro pertinenza e la strada comunale, che avrebbe occupato abusivamente parte di essa, oltre al rilascio della porzione occupata o, in subordine, alla restituzione in caso di qualificazione come azione di revindica. Il Comune resisteva e, in via riconvenzionale, domandava l’acquisto per usucapione dell’area eventualmente occupata dalla strada.

Il Tribunale rigettava la domanda principale e quella riconvenzionale. La Corte d’Appello di L’Aquila confermava, respingendo l’appello principale con assorbimento di quello incidentale condizionato: i titoli e le prove documentali non bastavano a delimitare il confine, occorrendo individuarne quello reale, e correttamente il primo giudice aveva privilegiato gli elementi probatori idonei a garantirne la certezza, trascurando le risultanze catastali. Propongono ricorso per cassazione i proprietari, con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 950 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto irrilevante l’atto notarile di divisione dell’11.11.2008 e che il frazionamento riguardasse solo il fabbricato. Il motivo è inammissibile quanto al vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., ricorrendo una ipotesi di doppia conforme, ed è infondato sotto il profilo della dedotta violazione di legge.

La Corte ribadisce il principio per cui, nell’azione di regolamento di confini, il giudice è svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur e deve determinare il confine in base agli elementi più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, di valore sussidiario. Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., per dedurne la violazione occorre denunciare che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, disposte di iniziativa fuori dei poteri officiosi. Nessuno di tali vizi ricorre: si censura in sostanza l’apprezzamento delle risultanze istruttorie riservato al giudice di merito.

Il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 950 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 246 cod. proc. civ., contestando il primato dato alla prova testimoniale rispetto alle risultanze catastali e alla CTU. Anche questo motivo è infondato, perché si risolve in una censura all’adeguatezza della motivazione e investe l’accertamento del fatto.

Il giudice di seconde cure ha escluso che le indicazioni sul confine fossero desumibili dai titoli: l’atto di divisione non richiama il tipo di frazionamento e questo non menziona la particella dell’area esterna, riguardando solo il fabbricato. Ciò esclude sia la pretesa acquiescenza del Comune, sia l’inattendibilità dei testi.

Stante l’inutilizzabilità dei titoli, la Corte territoriale ha fatto ricorso, prima che ai dati catastali di carattere sussidiario, ad altri mezzi di prova, coerentemente con l’insegnamento secondo cui l’insufficienza delle risultanze dei titoli giustifica il ricorso a qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale. Ha valorizzato il consolidamento della situazione di fatto, i rilievi aerofotogrammetrici della CTU e le rappresentazioni fotografiche. La valutazione delle prove e il giudizio di attendibilità dei testi involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili. Deve escludersi anche un errore percettivo o travisamento della prova. Quella proposta è una revisione della portata valutativa, non percettiva, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *