Reintegrazione nel possesso: onere della prova e abuso del processo (Cass. civ. Sez. II n. 11342 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di reintegrazione nel possesso, ai sensi dell’art. 1168 cod. civ., grava sul ricorrente l’onere di provare il possesso nei termini allegati e al momento dello spoglio, secondo la regola dell’art. 2697 cod. civ. Il motivo di ricorso che proponga una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella del giudice di merito, senza censurare l’interpretazione della domanda, è inammissibile, perché non individua un fatto storico decisivo rimasto estraneo alla valutazione. Quando la decisione di rigetto coincide con la proposta di definizione accelerata, l’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. integra una valutazione legale tipica di abuso del processo e impone la condanna ex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto al Tribunale di essere reintegrata nel possesso del cortile che conduceva alla sua abitazione, lamentando l’apposizione di un paletto e l’invasione dell’area con materiali. Il Tribunale aveva dapprima accolto la domanda inaudita altera parte, poi revocato il decreto; il reclamo era stato accolto e, nel giudizio di merito, la domanda era stata confermata.
Gli eredi della convenuta hanno proposto appello. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1133/2023, ha accolto l’impugnazione e rigettato la domanda, rilevando che non era stata data prova dell’esercizio del passaggio con veicoli al momento dello spoglio. Gli eredi della ricorrente hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle regole sull’onere probatorio e l’omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente il tema delle notifiche non andate a buon fine ad alcune parti intimate. Richiamando il principio di ragionevole durata del processo, esclude che possa dispersione di attività processuale giustificare la fissazione di termini per rinnovare le notifiche o integrare il contraddittorio, quando ciò non rechi alcun beneficio all’effettività dei diritti delle parti (Cass. Sez. 1 n. 6924 del 2020; Cass. Sez. 6-3 n. 16141 del 2019).
Nel merito, il motivo è manifestamente infondato. I ricorrenti sostengono che la domanda fosse volta a tutelare il possesso uti dominus del cortile, mentre la sentenza impugnata l’ha interpretata come rivolta a lamentare lo spoglio del passaggio con veicoli. A fronte di tale interpretazione, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare specificamente, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il contenuto dei propri atti processuali e censurare il modo in cui il giudice di merito ha qualificato la domanda.
La sentenza si sottrae dunque a critica: era onere della ricorrente dimostrare il possesso nei termini allegati, cioè l’utilizzo del cortile per transitarvi con veicoli al momento dello spoglio. La Corte ribadisce che, ai fini dell’art. 1168 cod. civ., è necessario accertare il possesso dello spogliato al momento dello spoglio (Cass. Sez. 2 n. 12790 del 1993; Cass. Sez. 2 n. 3726 del 1985; Cass. Sez. 2 n. 734 del 1980).
Quanto al motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ricorda che il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso. L’omessa valutazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio, né il motivo può servire a una complessiva rivalutazione dei fatti (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014; Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019).
Nel caso, i ricorrenti propongono solo una lettura alternativa delle testimonianze, contestando l’apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato integralmente, con condanna alle spese. Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., si applicano il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.: la norma codifica una ipotesi di abuso del processo (Cass. Sez. Un. n. 27433 del 2023; Cass. Sez. Un. n. 28540 del 2023).
Nota della Redazione
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