Rimborso IRBA: legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane (Cass. civ. Sez. V n. 7955 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, la legittimazione passiva nelle azioni di rimborso spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane e non alla Regione, stante la natura erariale del tributo, integralmente regolato dalla legge statale quanto a presupposto, accertamento, liquidazione e riscossione. Ne consegue che il ricorso proposto dal soggetto erogatore contro la Regione è inammissibile, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ. Il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, non formandosi giudicato implicito sulla legittimazione quando la questione non sia stata oggetto di contraddittorio.
Il Fatto
Una società titolare di impianti di distribuzione di carburante in Piemonte chiedeva il rimborso dell’IRBA versata, prevista dall’art. 3 della legge regionale Piemonte n. 47/1993 in attuazione dell’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 158/1990. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, ritenendo che soggetto passivo fosse il consumatore finale e che all’erogatore spettasse solo il ruolo di esattore.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte accoglieva l’appello, riconoscendo il diritto al rimborso del soggetto erogatore e ponendo a carico dell’Ufficio la prova dell’effettiva traslazione del tributo sui consumatori finali. Avverso tale sentenza la Regione Piemonte proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; resisteva la società.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente, d’ufficio, la questione della legittimazione passiva della Regione. Richiamando le Sezioni Unite n. 7925 del 2019, si afferma che la decisione nel merito non comporta giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove la questione non sia stata sollevata dalle parti e non abbia formato oggetto di contraddittorio.
Passando al merito della legittimazione, la Corte ricostruisce la disciplina dell’IRBA. L’originario art. 18 del d.lgs. n. 398/1990 configurava il consumatore come soggetto passivo; l’art. 3, comma 13, legge n. 549/1995 ha poi spostato l’obbligo di versamento direttamente sul concessionario dell’impianto o sulla società petrolifera fornitrice. Viene riconosciuta all’IRBA la natura di tributo proprio derivato, che conserva carattere erariale, come affermato dalla Corte cost. n. 100 del 2024 e da altre pronunce.
La Corte richiama l’ordinanza CGUE del 9 novembre 2021, causa C-255/20, che ha escluso la sussistenza di una “finalità specifica” del tributo, considerato volto a un generico supporto al bilancio degli enti locali, con conseguente incompatibilità con l’art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE. Da ciò deriva la disapplicazione della clausola di salvezza e la non dovutezza dell’imposta anche per le annualità precedenti alla soppressione.
Quanto alla legittimazione passiva, gli aspetti procedurali, dichiarativi, di accertamento e di riscossione del tributo sono stati definiti dall’Agenzia delle Dogane, che ha mantenuto le funzioni di accertamento e riscossione coattiva. Le Regioni hanno solo una funzione di “mera tesoreria” nel trasferimento delle risorse, secondo lo schema dell’art. 119, comma 2, Costituzione. La destinazione del gettito alle Regioni non basta a radicare la legittimazione dell’ente territoriale, che non ha contezza degli effettivi versamenti.
Il caso è assimilato a quello delle addizionali provinciali sulle accise, per il quale si è affermata la legittimazione esclusiva dell’Agenzia delle Dogane (Cass. n. 21883 del 2024). In conclusione, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio e il ricorso originario è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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