Rimborso IRBA, legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane (Cass. civ. Sez. V n. 7956 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, indebitamente versata perché incompatibile con il diritto dell’Unione, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane e non alla Regione. L’IRBA, pur istituita e regolata da leggi regionali, conserva la natura di tributo erariale: il gettito è attribuito agli enti territoriali a titolo di mero trasferimento di risorse, senza margini di autonomia impositiva. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso introdotto dal fornitore nei confronti della Regione, con cassazione senza rinvio della sentenza di appello.

Il Fatto

Una società cooperativa, concessionaria di un impianto di distribuzione di carburante, chiedeva il rimborso dell’IRBA versata, invocando l’incompatibilità del tributo con il diritto UE. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso per difetto di titolarità del diritto, ravvisando nel consumatore finale il soggetto passivo del rapporto tributario.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva invece l’appello, riconoscendo nel concessionario il soggetto legittimato al rimborso e dichiarando il tributo non dovuto anche per le annualità precedenti al 2021. La Regione Piemonte ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, incentrati sulla mancata prova della traslazione e sull’erronea decorrenza dei termini.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta d’ufficio la questione della legittimazione passiva, richiamando il principio per cui la decisione nel merito non forma giudicato implicito sulla legittimazione ad agire quando la relativa questione non è stata oggetto di contraddittorio (Cass. sez. un. n. 7925 del 2019). Il rilievo d’ufficio comporta la cassazione senza rinvio.

L’IRBA rientra tra i tributi propri derivati, individuati in via residuale dall’art. 7, comma 1, lett. b), n. 1), della legge n. 42 del 2009, e conserva la natura di tributo erariale, come affermato dalla Corte cost. n. 100 del 2024. La riforma del 1995 ha spostato il soggetto passivo dal consumatore al concessionario, unico legittimato a chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990.

L’accertata assenza di una finalità specifica rende l’imposta incompatibile con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, secondo la pronuncia della CGUE 9 novembre 2021, causa C-255/20. Il giudice nazionale deve pertanto disapplicare la clausola di salvezza, ritenendo il tributo non dovuto anche per le annualità anteriori.

Passando alla legittimazione passiva, la Corte rileva che le funzioni di accertamento, riscossione coattiva e contenzioso sono attribuite all’Agenzia delle Dogane dall’art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995. Le Regioni operano come mera tesoreria, prive di contezza degli effettivi versamenti per ciascun contribuente.

Il caso è prossimo a quello deciso in tema di addizionali provinciali sulle accise, ove la legittimazione passiva è riconosciuta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Cass. n. 21883 del 2024). Eventuali convenzioni tra Regione e Agenzia non incidono sulla gestione dei rimborsi.

La sentenza impugnata è dunque cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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