Termine lungo e sospensione straordinaria: proroga per scadenza festiva (Cass. civ. Sez. V n. 10665 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di calcolo del termine per proporre ricorso per cassazione, la proroga del termine processuale che scada in giorno festivo — o, ai sensi dell’art. 155, comma 5, cod. proc. civ., nella giornata di sabato — si applica anche al termine c.d. lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. aumentato della durata della sospensione feriale, e ciò anche laddove da tale data debba decorrere un ulteriore periodo di sospensione straordinaria dei termini di impugnazione previsto dal legislatore, poiché anche in tal caso sussiste una “scadenza” assunta a presupposto di applicabilità dell’ulteriore sospensione. La presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, posta dall’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002, opera solo a favore del soggetto erogante e presuppone che il beneficiario sia una società o associazione sportiva dilettantistica; ove il soggetto sponsorizzato sia una società di capitali, deve procedersi alla verifica di inerenza e congruità del costo.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava alla società contribuente tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015, recuperando a tassazione costi di sponsorizzazione ritenuti parzialmente indeducibili, in quanto non inerenti all’attività d’impresa. La società impugnava gli atti e la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. L’appello dell’ufficio veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale del Veneto.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi, dolendosi della violazione della disciplina sulle spese di sponsorizzazione e dei principi di inerenza e congruità. La contribuente resisteva con controricorso, eccependo in via pregiudiziale la tardività del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per tardività. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 15 giugno 2022 e il termine lungo semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. era applicabile, con la sospensione feriale di ulteriori trentun giorni, portando la scadenza al 16 gennaio 2023.

La questione centrale riguarda la decorrenza della sospensione straordinaria di undici mesi disposta dalla legge n. 197/2022, applicabile alle controversie definibili. La contribuente sosteneva che tale sospensione dovesse iniziare dal 15 gennaio 2023, senza operare la proroga dell’art. 155, comma 4, cod. proc. civ. per la scadenza in giorno festivo.

La Corte non condivide tale impostazione. La proroga in questione ha portata generale, come confermato da diverse pronunce richiamate — tra cui Sez. V n. 740 del 2024, Sez. VI-L n. 24408 del 2018, Sez. VI-5 n. 23375 del 2016 e Sez. VI-1 n. 310 del 2016 — e si applica anche al termine semestrale aumentato della sospensione feriale. Il termine per ricorrere scadeva quindi il 16 dicembre 2023, giorno di sabato, con proroga di diritto al successivo lunedì 18 dicembre, data in cui il ricorso risultava effettivamente notificato.

L’eccezione di tardività è pertanto respinta. La Corte enuncia il principio per cui la proroga del termine che scada in giorno festivo o di sabato opera anche sul termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. e da tale data decorre l’ulteriore sospensione straordinaria, sussistendo pur sempre una “scadenza” idonea a fondarne l’applicabilità.

Nel merito, il primo motivo è dichiarato fondato. La sentenza di merito aveva applicato la presunzione assoluta di cui all’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 senza verificare che il soggetto sponsorizzato fosse una compagine sportiva dilettantistica: nel caso di specie si trattava invece di una società di capitali, con conseguente necessità di valutare la spesa secondo i principi di inerenza e congruità. Il secondo motivo resta assorbito, con cassazione e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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