Fermo amministrativo caducato da sentenza non definitiva sul controcredito (Cass. civ. Sez. V n. 8118 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il fermo amministrativo disciplinato dall’art. 69, comma 6, r.d. n. 2440 del 1923 costituisce espressione di un potere cautelare di autotutela della pubblica amministrazione, volto a sospendere il pagamento di somme dovute in presenza di una ragione di credito dell’Erario. Esso, tuttavia, non può più produrre effetti qualora il credito a cautela del quale è stato disposto sia stato disatteso dal giudice, anche in via non definitiva. In tal caso, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza, viene meno nell’attualità il titolo e dunque la ragione di credito della P.A. che legittima la sospensione. Ne deriva l’illegittimità del fermo, con conseguente diritto del contribuente al rimborso del credito già sospeso e ai relativi accessori maturati sin dall’origine.

Il Fatto

La vicenda muove da un controllo dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società di persone per l’anno 2009. L’Ufficio, ritenendo strumentale all’impresa un immobile poi ceduto, contestava l’omessa indicazione dei ricavi e il mancato versamento dell’IVA, notificando l’avviso di accertamento anche ai soci.

Una società cessionaria del credito IVA, che aveva ricevuto il credito da un’altra società dopo la relativa richiesta a rimborso, impugnava il provvedimento con cui l’Agenzia aveva sospeso il rimborso, motivandolo con l’esistenza di crediti erariali controversi di importo superiore al credito ceduto. La CTP accoglieva il ricorso e annullava l’atto; la CTR della Puglia rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la declaratoria di illegittimità dell’avviso di accertamento presupposto. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la qualificazione del provvedimento impugnato. Le allegazioni della contribuente, che aveva individuato la base giuridica nell’art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, non colgono nel segno: i presupposti di fatto evocati nel provvedimento richiamano la previsione dell’art. 69 r.d. n. 2440 del 1923, e l’inequivoca indicazione di tali presupposti ne consente il corretto inquadramento nei termini intesi dalla CTR.

Il secondo motivo è dichiarato infondato: la sentenza impugnata esibisce una motivazione effettiva, che supera la soglia del cd. minimo costituzionale richiamata dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il cuore della decisione riguarda però il fermo amministrativo. La Corte ricorda l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 2320 del 2020: il fermo, espressione di un generale potere di autotutela, ha portata trasversale ed è applicabile anche ai rimborsi IVA, con il limite del divieto di cumulo delle tutele. Ne conferma la natura cautelare, che richiede solo il fumus boni iuris della ragione di credito vantata dalla P.A.

La questione centrale è l’incidenza sul fermo della sentenza non definitiva che ha annullato l’atto impositivo. Il Collegio osserva che la formula dell’art. 69, comma 6, r.d. n. 2440 del 1923, che ancora la sospensione alla definitività del provvedimento, va attualizzata con l’evoluzione dell’ordinamento processuale, segnato dall’esecutività delle sentenze anche non definitive. La sospensione permane finché sussiste la ragione di credito; ma se questa viene meno per effetto di una sentenza, pur non definitiva, la sospensione non ha più ragion d’essere, non esistendo più, nell’attualità, un credito suscettibile di cautela.

Il principio è già attinto dalla giurisprudenza di legittimità con Cass. n. 20526 del 2006: il fermo non può estendere i propri effetti all’ambito processuale in pregiudizio della controparte quando la pretesa cautelata sia stata disattesa dal giudice anche in via non definitiva, contrastando ciò con il principio della parità delle armi di cui all’art. 111 Cost.

La conclusione è coerente con l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 758 del 2017 in tema di iscrizione nei ruoli straordinari, che riconosce l’obbligo dell’ente impositore di adeguarsi alla statuizione del giudice tributario anche non passata in giudicato. Sul versante unionale, la Corte richiama la necessità che il rimborso IVA avvenga entro un termine ragionevole, a tutela della neutralità fiscale. Il ricorso è integralmente rigettato e le spese sono interamente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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