L’inerzia dell’Autorità di regolazione non esclude la detraibilità dell’IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 8859 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, che il cessionario fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente e dell’inserimento dell’operazione in un meccanismo di frode. Tale onere può ritenersi assolto dimostrando che il soggetto interposto è privo di adeguata dotazione personale e strumentale (cd. cartiera), elemento sintomatico della mancata buona fede del contribuente; l’irrilevanza di valutazioni dell’Autorità di regolazione del settore energetico, priva di competenze fiscali, non esclude l’indetraibilità per operazioni simulate.
Il Fatto
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva integralmente accolto le ragioni della società contribuente, annullando un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013. L’atto contestava l’indebita detrazione dell’IVA assolta su fatture emesse da una società controllata, ritenuta soggettivamente inesistente in quanto priva di struttura operativa e creata dalla capogruppo per aggirare le limitazioni all’importazione di energia elettrica.
L’Agenzia delle entrate aveva prestato acquiescenza su un secondo rilievo, ma proposto ricorso per cassazione avverso l’annullamento del primo, deducendo la violazione delle norme sulla detrazione e la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge il secondo motivo, relativo alla motivazione in appello, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quello che si traduce in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente o perplessa. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano esplicitato l’iter logico, senza integrare il “minimo costituzionale” richiesto.
Nel merito, la Corte accoglie il primo motivo. Sulla scia dei propri precedenti (da ultimo Cass. n. 9851 del 2018 e Cass. n. 2922 del 2022), ribadisce che l’onere di provare la consapevolezza del contribuente circa l’inesistenza soggettiva del cedente incombe sull’Amministrazione. Tuttavia, tale prova può risolversi nella dimostrazione che la società interposta sia priva di mezzi e di personale, essendo tale circostanza sintomatica della mala fede del cessionario.
La Corte censura la sentenza impugnata per aver valorizzato elementi inconferenti, quali l’assenza di contestazioni da parte dell’ARERA, priva di competenze fiscali, e per non aver considerato che la costituzione della controllata era finalizzata ad aggirare la normativa sulle importazioni di energia elettrica, realizzando una interposizione fittizia nelle operazioni. I giudici di merito avevano già accertato tale circostanza, ma non ne avevano tratto le dovute conseguenze in materia di detrazione dell’IVA, omettendo di valutare la presunzione di partecipazione alla frode.
La Corte, accogliendo il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza con rinvio alla CGT della Lombardia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. L’esame del terzo motivo, concernente la sanzione per dichiarazione infedele e il principio del favor rei, rimane assorbito.
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Nota della Redazione
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