Improcedibile il ricorso senza copia notificata della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 8189 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione della relazione di notificazione della decisione impugnata deve essere effettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 cod. proc. civ., e la relativa verifica spetta d’ufficio alla Corte. La dichiarazione contenuta nel ricorso di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e impegna la parte a subirne le conseguenze, facendo sorgere l’onere di depositare la copia munita di relata nel termine stabilito. Alla mancata produzione consegue la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione, non potendosi recuperare all’omissione mediante la successiva e tardiva produzione ex art. 372 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 326 del 28/03/2022, nei confronti della controinteressata rimasta intimata. Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni e il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale, ove è stato trattenuto in decisione.

La questione pregiudiziale attiene alla procedibilità del ricorso. Il ricorrente ha dichiarato, nella prima pagina dell’atto, che la sentenza impugnata, pubblicata il 28/03/2022, gli era stata notificata il 6/04/2022. Negli atti depositati non risulta però la copia notificata della sentenza.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il rilievo è pregiudiziale, in quanto attinente alla procedibilità del ricorso, e non richiede l’esame dei singoli motivi di impugnazione. Il ricorrente ha violato l’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., che impone il deposito della copia notificata della sentenza impugnata.

Dall’indice degli atti risulta prodotto il ricorso, la procura, la relata di notifica, la sentenza impugnata, l’istanza di gratuito patrocinio e l’istanza ex art. 369, comma 3, cod. proc. civ.. Manca tuttavia la copia notificata della sentenza: è stata depositata la sola copia del provvedimento con attestazione di deposito della cancelleria della Corte d’appello. Il ricorso risulta inoltre notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, e la relazione di notificazione non è stata prodotta tempestivamente neanche dalla controparte, rimasta intimata.

La Corte richiama la giurisprudenza nomofilattica, segnatamente Sez. Un. n. 21349 del 6/07/2022, secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Sorge così l’onere di depositare, nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita di relata, ovvero le copie dei messaggi in caso di notifica a mezzo PEC, senza possibilità di recupero mediante la successiva e tardiva produzione ex art. 372 cod. proc. civ..

La Corte precisa che l’improcedibilità è esclusa quando l’impugnazione sia proposta nei sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero la relata sia prodotta dal controricorrente nel termine di costituzione, ovvero sia acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, ma solo nei casi in cui il termine breve decorra per legge dalla comunicazione o notificazione della decisione di merito da parte della cancelleria. Nessuna di tali ipotesi ricorre nella specie, secondo i principi consolidati richiamati anche da Sez. Un. n. 8312 del 25/03/2019.

Alla mancata produzione della copia notificata consegue la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione. Nulla per le spese, essendo la controparte rimasta intimata. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *