Prescrizione quinquennale autonoma di interessi e sanzioni tributarie (Cass. civ. Sez. V n. 8191 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime solo nel momento genetico. Una volta sorti, acquistano una propria autonomia in ragione della progressiva maturazione e si prescrivono con il termine quinquennale previsto in via generale dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale. Il medesimo termine si applica alle sanzioni, in forza dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997. È inammissibile, per novità, il motivo di ricorso che introduce in sede di legittimità un fatto mai allegato nei gradi di merito.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di intimazione per IRPEF, sanzioni e interessi relativi all’anno d’imposta 2005, emesso a seguito di una cartella di pagamento già notificata. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, che accoglieva il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, escludeva la prova della regolare notifica di atti interruttivi, riteneva non prescritto il credito IRPEF per l’applicazione del termine decennale e affermava invece la prescrizione di interessi e sanzioni secondo il termine quinquennale. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi; il contribuente non si costituiva, restando intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la sentenza di appello per non avere considerato che il termine di prescrizione era stato interrotto dal ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento richiamata nell’avviso di intimazione. La Corte lo dichiara inammissibile: la sentenza impugnata si riferisce esclusivamente a raccomandate postali che, nella prospettiva dell’Agenzia, riguarderebbero alcuni avvisi di intimazione, senza che ne sia stata acquisita in giudizio la prova certa.
Nessun riferimento, prosegue la Corte, è contenuto nella sentenza al giudizio di impugnazione della cartella prodromica. La ricorrente, gravata del relativo onere, non ha dedotto di avere allegato tale fatto nelle fasi di merito, né ha trascritto le parti degli atti in cui la questione sarebbe stata affrontata, indicando i luoghi di collocazione nel fascicolo d’ufficio.
Il rilievo risulta così proposto per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità per novità, poiché involge una questione di diritto che presuppone un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito, come affermato da Cass. n. 15196 del 12/06/2018.
Il secondo motivo, che contestava la ritenuta prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, è invece infondato. La Corte richiama il recente orientamento che ha superato pregresse diverse valutazioni: una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista autonomia per effetto della sua progressiva maturazione e si uniforma al termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 2095 del 24/01/2023).
Analogo termine prescrizionale vale per le sanzioni, anche in ragione di un’espressa previsione normativa contenuta nell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 (Cass. n. 7486 del 08/03/2022). Il superamento dell’orientamento invocato dalla difesa erariale, con assorbimento del contrasto interpretativo, rende superflua la fissazione della pubblica udienza. Il ricorso è rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’intimato; l’Agenzia è condannata ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. al pagamento della somma liquidata in dispositivo.
Nota della Redazione
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