Compensazione spese e improcedibilità: no se l’errore di rito è imputabile alla parte (Cass. civ. Sez. 2 n. 23429 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità della domanda che discende da un errore di rito imputabile alla parte ne fonda la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a differenza dell’improcedibilità sopravvenuta non imputabile alla parte. Ne consegue che, in presenza di soccombenza piena, il giudice non può disporre la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., dovendo la pronuncia di rito considerarsi idonea a generare la soccombenza a carico di chi ha dato causa al vizio processuale. La compensazione presuppone la reciproca soccombenza ovvero il ricorrere di uno dei motivi espressamente previsti dalla legge, che non ricorrono quando la parte abbia coltivato la domanda in una sede in cui non poteva essere esaminata.
Il Fatto
Nel 2016 la società committente conveniva in giudizio l’appaltatrice e la banca cessionaria del credito di quest’ultima, chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento e l’accertamento negativo del credito. Sopravvenuto il fallimento dell’appaltatrice, il processo veniva interrotto e riassunto dalla committente in sede ordinaria nei confronti della curatela. Il Tribunale, separate le cause, dichiarava improcedibili le domande proposte contro la curatela, condannando la committente alle spese.
La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello, rigettava i motivi sostanziali — per lo scioglimento ex lege del contratto ai sensi dell’art. 81 L.F. e per giudicato interno — ma accoglieva il terzo profilo, riformando il capo sulle spese del primo grado con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi. Il Fallimento proponeva ricorso per cassazione con due motivi, limitati al capo sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, tra loro correlati, entrambi incentrati sulla violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. e sull’apparenza motivazionale del capo sulle spese ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il giudice di legittimità ha chiarito che la compensazione delle spese presuppone, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., la reciproca soccombenza ovvero il ricorrere di uno dei motivi ivi previsti, che nella specie non ricorrono. La committente non è rimasta incolpevolmente soccombente per un fatto a lei non imputabile: dichiarato il fallimento dell’appaltatrice e interrotto il processo, essa lo ha riassunto in sede ordinaria, coltivando domande che — investendo un rapporto contrattuale sciolto ex lege per effetto del fallimento e la correlativa posizione da far valere nel concorso — non potevano trovare ingresso nel giudizio ordinario, ma andavano proposte nelle forme dell’accertamento del passivo (art. 52 L.F.).
La Corte ha precisato che l’improcedibilità dichiarata dal Tribunale e confermata in appello non è un evento sopravvenuto estraneo alla condotta della parte, ma la conseguenza processuale della sua scelta di coltivare la domanda in una sede in cui non poteva essere esaminata. L’improcedibilità che discende da un errore di rito imputabile alla parte vale a fondarne la soccombenza, a differenza dell’improcedibilità sopravvenuta non imputabile (Cass. 21013/2018), essendo le pronunce di rito idonee a generare soccombenza a carico di chi vi abbia dato causa.
La soccombenza della committente è quindi piena, tanto più che le sue domande non sono state comunque accolte nel merito, e non lascia spazio ad alcun motivo di compensazione. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che rinnoverà il regolamento delle spese dei gradi di merito e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.