La rapina non esclude la responsabilità del vettore se l’evento era prevedibile ed evitabile (Cass. civ. Sez. 3 n. 942 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, posta dall’art. 1693 cod. civ., può essere superata solo con la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito. La sottrazione con violenza o minaccia della cosa trasportata non è causa liberatoria quando le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificata erano tali da renderla prevedibile ed evitabile. L’esimente del fortuito non richiede che la rapina appaia solo improbabile, ma che sia imprevedibile e assolutamente inevitabile, valutazione da compiersi con la diligenza qualificata dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ.. La valutazione di prevedibilità ed evitabilità costituisce giudizio di fatto che, se congruamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La compagnia assicuratrice, avendo indennizzato l’assicurata per la perdita di un carico di prodotti farmaceutici trafugato durante una rapina, convenne in giudizio il vettore e l’autista del mezzo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. La merce era stata affidata, tramite una catena di sub-affidamenti, al sub-vettore, il cui dipendente era alla guida dell’automezzo al momento dell’evento delittuoso.
Il Tribunale accolse la domanda, condannando il vettore al pagamento e dichiarando il sub-vettore tenuto a manlevarlo nella misura del cinquanta per cento. La Corte d’appello confermò la decisione, escludendo che la rapina integrasse caso fortuito e ravvisando profili di colpa grave in capo a entrambi i vettori. Il sub-vettore ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente riqualificato l’atto di adesione parziale alle censure della ricorrente come ricorso incidentale adesivo, per poi esaminare congiuntamente i quattro motivi, ritenuti connessi e inammissibili.
I giudici di legittimità hanno ribadito il principio per cui la rapina integra l’esimente del fortuito solo se imprevedibile e inevitabile, secondo il criterio dell’ordinaria diligenza rapportato alle modalità dell’accaduto. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva congruamente motivato la sussistenza della colpa grave, valorizzando elementi quali l’esecuzione del trasporto con un solo autista, il coinvolgimento del sub-vettore e dell’autista in precedenti rapine, la scelta di percorrere una strada statale, il mancato azionamento delle chiusure di sicurezza e il malfunzionamento del dispositivo antirapina.
Quanto al primo e al quarto motivo, la Corte ha rilevato che la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non risponde ai criteri enunciati dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020, mentre la presunta violazione degli artt. 1176 e 1218 cod. civ. si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del merito, volta a contrapporre una diversa ricostruzione del compendio probatorio. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, salvo il controllo di congruità logica e correttezza giuridica della motivazione.
Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per la ricorrenza della doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente assolto l’onere di indicare le ragioni di diversità tra le decisioni di primo e secondo grado. La Corte ha infine precisato che l’eventuale infondatezza dell’assunto sul fatto notorio circa la minore sicurezza della strada statale non avrebbe comunque scalfito la responsabilità, confermata dagli altri profili di colpa evidenziati dal giudice di merito.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 1693 c.c. – Responsabilità per perdita e avaria
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197