Nullità dell’appello per omessa notifica al litisconsorte necessario (Cass. civ. Sez. II n. 8230 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione revocatoria proposta ai sensi dell’art. 2901 c.c., sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore. Ove la sentenza di primo grado sia stata resa in causa inscindibile, la parte soccombente è tenuta a notificare l’atto d’appello a ciascun litisconsorte necessario. La mancata prova del perfezionamento della notificazione all’estero dell’atto d’appello nei confronti di uno dei litisconsorti necessari determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, con cassazione della decisione impugnata e rimessione degli atti al giudice a quo.
Il Fatto
Una banca ha convenuto dinanzi al Tribunale alcuni soggetti, tra cui i fideiussori di una società debitrice, per far accertare la simulazione ovvero dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di tre atti di donazione con cui i fideiussori avevano trasferito i propri immobili a due enti non profit. Il Tribunale ha respinto la domanda. La Corte d’appello, su impugnazione della cessionaria del credito, ha invece dichiarato l’inefficacia delle donazioni nei confronti della società appellante.
Alcuni degli originari convenuti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità delle notificazioni dell’atto d’appello effettuate a un litisconsorte necessario residente all’estero e la violazione delle regole probatorie in tema di consapevolezza del pregiudizio. Il ricorso è stato inizialmente avviato in camera di consiglio e poi rimesso alla pubblica udienza con due successive ordinanze interlocutorie.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato e assorbe il secondo. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. 6-2, ordinanza n. 23068 del 07.11.2011) secondo cui, nel caso dell’azione revocatoria, sussiste un litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente convenuti dal creditore.
Nella specie la sentenza di primo grado era stata resa in causa inscindibile, tra parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario, quali i fideiussori donanti e i donatari. Ne conseguiva che la banca, risultata soccombente, era tenuta a notificare l’atto d’appello a ciascun litisconsorte necessario.
Dagli atti del fascicolo di merito, acquisito a cura della cancelleria, il Collegio — che è giudice del fatto processuale — ha preso diretta cognizione e ha rilevato che manca la prova del perfezionamento della notificazione all’estero, in Polonia, dell’appello diretto a uno dei litisconsorti necessari, che rivestiva contemporaneamente più qualità sostanziali e processuali.
La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina quindi la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la Corte cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio d’appello e rimette gli atti alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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