Sindaci bancari sanzionabili per omessa vigilanza sui controlli interni (Cass. civ. Sez. II n. 8229 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili ai sensi degli artt. 144 e 145 TUB, il componente del collegio sindacale risponde a titolo di dolo o colpa dell’omesso o del carente adempimento, cosciente e volontario, dei doveri di controllo e di ispezione di cui all’art. 2403, comma 3, cod. civ., non diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale dell’illecito amministrativo di cui alla legge n. 689 del 1981, che esclude forme di responsabilità oggettiva. I sindaci sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo “quoad functione” in caso di accertate carenze delle procedure aziendali, gravando su di essi l’obbligo di vigilanza sull’adeguatezza delle metodologie di controllo interno e l’obbligo di denuncia immediata alla Banca d’Italia. Essi non rispondono per fatto altrui né sono tenuti a un controllo di merito sulle scelte gestionali, ma devono esercitare tempestivamente il potere-dovere di vigilanza. In presenza di una condotta illecita degli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all’oscuro non è sufficiente a esimere da responsabilità.

Il Fatto

A seguito di indagini della BCE condotte nel 2015 sulla Banca Popolare di Vicenza, nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico, il direttorio della Banca d’Italia applicò al presidente del collegio sindacale della banca, in carica dal 2002 al 2016, una sanzione amministrativa di euro 105.000 per carenze nell’organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni, nonché nel governo societario.

Il destinatario propose opposizione davanti alla Corte d’appello di Roma, che la rigettò. Ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, deducendo la genericità della contestazione, l’erronea configurazione dell’inerzia del collegio sindacale, l’insindacabilità delle scelte gestionali del consiglio di amministrazione e l’assenza dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso e individua il nucleo della controversia nella responsabilità del sindaco per omessa vigilanza. Il Giudice di legittimità richiama anzitutto la giurisprudenza sezionale (Sez. II n. 15293 del 2024, in connessione con Sez. II n. 1602 del 2021) e fissa il principio per cui il componente del collegio sindacale risponde a titolo di dolo o colpa per l’omesso o carente adempimento dei doveri di controllo e ispezione, senza che la disciplina richiami forme di responsabilità oggettiva.

Il Collegio chiarisce poi la struttura del concorso omissivo “quoad functione”: i sindaci non rispondono per fatto altrui e non devono sindacare il merito delle scelte gestionali, ma sono tenuti a vigilare sull’adeguatezza delle procedure e delle metodologie di controllo interno e a denunciare immediatamente alla Banca d’Italia le irregolarità rilevate. L’inerzia di fronte a segnali di allarme integra la violazione dei doveri della carica.

Sul piano processuale la Corte ribadisce che l’erronea ricognizione della fattispecie concreta attiene alla valutazione del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, mentre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., richiede l’individuazione di un fatto storico la cui mancata considerazione avrebbe determinato un esito diverso. Il ricorrente non assolve tale onere, limitandosi a contestare la ricostruzione fattuale.

Quanto all’elemento soggettivo, la colpa si presume in via relativa ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981 e grava sull’incolpato la prova contraria: il comportamento doloso dei manager non vale come esimente, ma conferma anzi l’inadeguatezza del sistema dei controlli. La Corte richiama infine il principio secondo cui il sindaco, per andare esente, deve provare di avere esercitato i poteri di controllo, non essendo sufficiente la dedotta ignoranza delle condotte illecite (Sez. II n. 24170 del 2022).

Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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