Società estinta priva di legittimazione a ricorrere in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 8300 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della cancellazione dal registro delle imprese la società perde la capacità d’agire e la legittimazione a proporre ricorso giurisdizionale, con la conseguenza che l’impugnazione notificata e depositata dopo l’estinzione è inammissibile. Il difetto di legittimazione attiva è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, poiché attiene ai presupposti processuali sottratti alla disponibilità delle parti. La stipulazione di un accertamento con adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria con la società già estinta, peraltro relativo a diversa annualità, non integra rinuncia a far valere il difetto di legittimazione né incide sulla rilevabilità officiosa.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società in accomandita semplice un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione il maggior reddito ritenuto conseguito e non dichiarato, in relazione alla vendita di tre immobili nell’anno 2006. L’ente impositore notificava inoltre ai soci distinti avvisi per i maggiori redditi di partecipazione.

Società e soci impugnavano con separati ricorsi gli atti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì. I giudici di primo grado dichiaravano inammissibile il ricorso della società perché già estinta e cancellata dal registro delle imprese prima della notifica e del deposito del ricorso. La Commissione Tributaria Regionale confermava l’inammissibilità nei confronti della società e accoglieva solo parzialmente l’appello dei soci. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

La ricorrente contesta la violazione dell’art. 2495 cod. civ. e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente affermato il difetto di legittimazione. Sostiene, in particolare, che la stessa Amministrazione finanziaria, stipulando con la società un accertamento con adesione relativo all’anno 2007, quando la società era già estinta, l’avrebbe di fatto legittimata ad agire e avrebbe rinunciato all’eccezione di carenza di legittimazione.

La Corte rigetta preliminarmente la tesi dell’Amministrazione secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per essere stata la decisione conforme alla giurisprudenza di legittimità. Le questioni proposte presentano profili peculiari, con particolare riguardo alle conseguenze della stipulazione di un atto di adesione da parte di una società estinta, che ne impongono l’esame nel merito.

Nel merito, la Corte condivide la decisione del giudice dell’appello. Richiamando il proprio orientamento (Cass. sez. III n. 6397 del 2023), osserva che a seguito dell’estinzione la società perde la capacità d’agire e diviene priva della legittimazione a proporre ricorso giurisdizionale. Nel caso concreto è pacifico che, al momento dell’introduzione del ricorso in primo grado, la società era già estinta e cancellata dal registro delle imprese.

Quanto all’argomento dell’adesione, la Corte rileva che la stipula di un accertamento con adesione con la società estinta, peraltro con riferimento a un anno diverso, non incide sulla conclusione. Le norme sull’accertamento dei presupposti processuali, quali la legittimazione all’azione, sono sottratte alla disponibilità delle parti e rilevabili d’ufficio. La Corte aggiunge che l’Amministrazione ha precisato come gli obblighi tributari derivanti dall’atto di adesione facessero capo agli ex soci della società cancellata, senza replica della ricorrente.

Pertanto il ricorso è infondato e viene respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al versamento del c.d. doppio contributo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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