La notifica dell’avviso al socio della società estinta è legittima se ne contesta la responsabilità personale (Cass. civ. Sez. 5 n. 12669 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’avviso di accertamento direttamente al socio è legittima quando con tale atto si intenda far valere la sua personale responsabilità per i debiti della società estinta, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973; in tal caso non è necessaria la previa notifica alla società, venendo in rilievo un obbligo autonomo dell’ex socio. Il giudice d’appello che dichiari l’inesistenza dell’avviso per la sua notifica alla società cancellata dal registro delle imprese decide su una questione non oggetto del giudizio, dovendo invece verificare la legittimità della notifica al socio quale soggetto destinatario dell’obbligazione.

Il Fatto

Alla società cooperativa Ambiente & Tecnologia, cancellata dal registro delle imprese, era stato notificato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2009. L’atto era stato poi notificato alla contribuente quale socio e responsabile pro quota dei debiti della società estinta.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato l’inesistenza dell’avviso, ritenendo illegittima la notifica alla società già cancellata. L’Agenzia delle entrate impugnava la decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, rilevando che la notificazione dell’avviso di accertamento non era stata effettuata alla società estinta, bensì direttamente alla contribuente quale ex socio, per contestarle la responsabilità personale ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973.

Il giudice tributario, nel dichiarare l’inesistenza dell’atto, aveva invece deciso sulla base di una questione diversa da quella effettivamente oggetto del giudizio, senza considerare che la notifica al socio è legittima quando di questi si contesta la responsabilità. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 3625 del 2025, che qualifica tale notificazione come specificamente richiesta per far valere la responsabilità dell’ex socio.

La Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione per un nuovo esame della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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