Prova della cessione in blocco dall’avviso in Gazzetta Ufficiale (Cass. civ. Sez. I n. 8331 del 30.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione in blocco dei crediti, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito contestato, senza necessità di una sua specifica enumerazione, allorché gli elementi comuni assunti per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti ceduti; il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità nei soli ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il requisito della forma scritta previsto dall’art. 117, comma 1, T.U.B. va inteso in senso funzionale e può ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che occorra anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso può desumersi da comportamenti concludenti. L’ISC ha mera funzione informativa e non integra un tasso, un prezzo o una condizione economica, con la conseguenza che la sua omessa indicazione non è sanzionata con la nullità ai sensi dell’art. 117 T.U.B.

Il Fatto

Una società ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il residuo rimborso di un finanziamento chirografario. Deduceva la nullità della scheda negoziale per difetto di forma scritta, mancando la sottoscrizione dell’istituto, e per indeterminatezza delle condizioni pattuite quanto al tasso, oltre alla nullità per omessa indicazione dell’ISC.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto. La Corte d’Appello, in riforma, respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, riconoscendo provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria e la validità del contratto, con conseguente assorbimento degli altri motivi. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; resistevano le controparti.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, articolato in due profili, la Corte esclude il vizio di motivazione apparente. La ratio decidendi risulta chiara e incentrata sulla ritenuta sufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai fini dell’accertamento dell’avvenuta cessione. Il vizio motivazionale sussiste solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla.

Sul piano sostanziale, la questione attiene alla prova della titolarità del diritto e non alla legittimazione processuale. La Corte ribadisce che la prova della cessione non è soggetta a vincoli di forma e può essere data con ogni mezzo, anche indiziario. L’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può costituire prova adeguata, senza enumerazione specifica, quando gli elementi comuni delle categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti ceduti. Nella specie rileva la categoria dei crediti deteriorati, qualificata come termine tecnico-contabile riferito ai crediti rimasti insoluti.

Sul secondo motivo, la Corte dichiara l’inammissibilità. Il requisito della forma scritta ex art. 117, comma 1, T.U.B. è rispettato anche senza sottoscrizione della banca, il cui consenso può desumersi da comportamenti concludenti, quali la predisposizione del contratto, la consegna della copia al cliente e la raccolta della firma. In tal senso la Corte richiama le Sezioni Unite n. 898/2018. Il profilo relativo all’art. 2729 cod. civ. investe la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e incensurabile in legittimità.

Il terzo motivo è inammissibile perché versato in fatto e diretto a una revisione dell’accertamento probatorio. La Corte distingue l’errore di percezione, sindacabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., dall’errore di valutazione, non censurabile. Il quarto motivo è infondato: l’ISC svolge mera funzione informativa e non costituisce tasso, prezzo o condizione economica ex art. 117 T.U.B., sicché la sua omissione non determina nullità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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