IMU 2013 beni merce dichiarazione a pena di decadenza e contenuto (Cass. civ. Sez. V n. 8333 del 30.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU per l’anno 2013, il beneficio previsto per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, della dichiarazione disciplinata dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013, da rendersi con il modello ministeriale entro il termine ordinario per le dichiarazioni di variazione. Il giudice di merito che si limiti a rilevare l’assenza di variazioni dello status dell’immobile rispetto agli anni precedenti omette la valutazione centrale. Occorre invece accertare se le unità immobiliari costituenti beni merce fossero già state indicate in dichiarazione, in ottemperanza al d.m. 30 ottobre 2012, e quale valore assuma quella dichiarazione, valutati contenuto e portata, ai fini del requisito richiesto dalla norma.

Il Fatto

Un Comune ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza con cui la C.T.R. del Piemonte aveva confermato la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva accolto solo parzialmente il ricorso di una società contribuente contro un avviso di accertamento IMU 2013, riconoscendo comunque dovuta l’IMU sulla rata di acconto.

La società resiste con controricorso. Il giudice di appello aveva ritenuto che le argomentazioni dell’ente impositore fossero meramente formali, valorizzando la ratio legis e il principio di uguaglianza tra i contribuenti: poiché gli immobili avevano conservato il medesimo status negli anni precedenti e nulla era mutato, la dichiarazione richiesta non avrebbe avuto alcun contenuto da segnalare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il motivo fondato. La Corte censura il ragionamento del giudice tributario di secondo grado nella parte in cui ha ricostruito la disciplina applicabile e ha individuato l’oggetto effettivo della controversia.

Secondo il combinato disposto dell’art. 2, comma 1, d.l. 102/2013 e del comma 5-bis della medesima disposizione, nella versione ratione temporis applicabile, il soggetto passivo che intende fruire del beneficio deve presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per le dichiarazioni di variazione, con cui attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili agevolati. Il comma stabilisce espressamente che la dichiarazione va resa a pena di decadenza.

La Corte rileva che un nuovo decreto ministeriale non è mai stato emanato, essendo rimasto in vigore il d.m. 30 ottobre 2012. Il d.m. 24 aprile 2024, richiamato nel testo, ha approvato il modello di dichiarazione IMU/IMPi e della dichiarazione IMU ENC. indicando ancora quel decreto del 2012 come vigente. Già il decreto del 2012 contemplava i beni merce, da indicare nel campo 1 del modello con il n. 8, poiché per tali beni era originariamente prevista l’agevolazione di cui al comma 9-bis del d.l. n. 201 del 2011, introdotto dall’art. 56, comma 1, d.l. n. 1 del 2012.

Il punto decisivo, osserva la Corte, non è se lo status dell’immobile sia stato modificato o meno. La questione centrale attiene al fatto se le unità immobiliari costituenti beni merce oggetto di causa fossero già state indicate, in ottemperanza al d.m. 30 ottobre 2012, quali beni merce, e quale valenza potesse avere una simile dichiarazione, valutati il contenuto e la portata, a fronte degli obblighi dichiarativi previsti dall’art. 2, comma 1 e comma 5-bis, d.l. 102/2013.

Questa valutazione risulta totalmente pretermessa nella sentenza impugnata, che ha invece costruito la propria motivazione sulla sola assenza di variazioni rispetto agli anni precedenti. Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda sulla base delle coordinate ermeneutiche indicate e provveda anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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