Ricorso inammissibile per motivi eterogenei e questioni nuove (Cass. civ. Sez. I n. 264 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che cumuli in un unico motivo profili di doglianza eterogenei, riconducibili a diverse ipotesi dell’art. 360 cod. proc. civ., è inammissibile quando non ne sia possibile l’esame separato. Non è consentita la proposizione di questioni nuove in sede di legittimità, ancorché rilevabili d’ufficio, ove presuppongano accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Nei contratti bancari la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale grava sull’attore in ripetizione d’indebito, anche se si tratti di prova di un fatto negativo. Il difetto di contestazione della qualità di successore nel diritto controverso impedisce al giudice di merito di rilevare d’ufficio il relativo difetto di legittimazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio la banca per far accertare la nullità di un contratto di conto corrente ordinario e di un contratto di affidamento, oltre alla determinazione delle posizioni creditorie e debitorie. Il Tribunale aveva respinto integralmente le domande.
La Corte d’appello ha parzialmente riformato la decisione, dichiarando la nullità del contratto di conto corrente per difetto di documentazione, ma escludendo che la società avesse assolto all’onere probatorio. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui hanno resistito la banca e la società cessionaria del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto condivisibili le argomentazioni della proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., resistendo ai rilievi critici formulati nella memoria difensiva. Il primo motivo è inammissibile perché propone una questione nuova, senza dedurre di averla già prospettata in appello.
La Corte ha aggiunto che, in assenza di contestazione della qualità di successore nel diritto controverso, il giudice di appello non avrebbe potuto occuparsi d’ufficio della questione. La società che si costituisca in sostituzione di altra è tenuta a dimostrare la propria legittimazione solo se una parte costituita l’abbia contestata, come affermato da consolidata giurisprudenza richiamata nel testo.
Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché cumulano, in modo confuso, profili di doglianza eterogenei riconducibili alle diverse ipotesi dell’art. 360 cod. proc. civ.. L’articolazione in un singolo motivo di più censure costituisce ragione di inammissibilità quando non sia possibile ricondurle a specifici motivi di impugnazione.
Quanto alla nullità “derivata” del contratto di conto anticipi e di apertura di credito, la Corte ha ribadito che in sede di legittimità non è consentita la proposizione di questioni nuove che presuppongano accertamenti di fatto. Gli accertamenti sulla natura e sulle conseguenze del collegamento negoziale sono devoluti al giudice di merito.
Sul terzo motivo, la Corte ha confermato che nei contratti bancari la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale grava sull’attore in ripetizione d’indebito. La decisione di appello si fonda sul rilievo che il documento contrattuale era integrato dal documento di sintesi recante le condizioni economiche applicate, profilo di fatto sottratto al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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