La prescrizione dei prelievi illegittimi è opponibile al correntista che agisce per il saldo (Cass. civ. Sez. 1 n. 9208 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l’accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l’ammontare del proprio credito o debito per effetto dell’elisione di prelievi illegittimi, sussiste un interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione. Tale eccezione si applica anche al ricalcolo degli interessi passivi senza capitalizzazione e alle rimesse aventi funzione ripristinatoria. L’accertamento del saldo non può prescindere dalla verifica della prescrizione dell’azione di ripetizione.
Il Fatto
La società Ottocentro s.r.l. conveniva in giudizio la banca Unicredit s.p.a. dinanzi al Tribunale di Arezzo, chiedendo la restituzione delle somme che assumeva indebitamente percepite dalla banca nell’ambito del rapporto di conto corrente. Il Tribunale accertava un saldo attivo a favore della società di € 346.134,15, condannando la banca al versamento.
A seguito di appello proposto dalla banca, la Corte d’Appello di Firenze riformava parzialmente la decisione, accertando un saldo a debito della correntista di € 73.498,40. La Corte territoriale, sulla base delle indagini del consulente tecnico d’ufficio, aveva ritenuto che, in assenza di prova scritta dell’affidamento, le rimesse antecedenti il 7.11.2001 dovessero considerarsi solutorie e, quindi, prescritte. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarando inammissibile il primo motivo, con cui la ricorrente contestava la diversa ipotesi di ricalcolo adottata dalla Corte d’appello. La censura è stata considerata una confutazione sul piano del fatto dell’indagine del consulente tecnico d’ufficio, preclusa in sede di legittimità.
Il secondo motivo, con cui si deduceva l’illegittima applicazione della prescrizione anche al ricalcolo degli interessi senza capitalizzazione, è stato ritenuto infondato. La Suprema Corte ha richiamato il principio di diritto, al quale ha dato continuità, affermato da Cass. n. 9756/2024: nel giudizio di accertamento del saldo del conto corrente, la banca ha un interesse meritevole di tutela ad eccepire la non ripetibilità dei prelievi illegittimi per i quali sia maturata la prescrizione. Tale principio non distingue tra le diverse poste contabili, ma si applica indistintamente a tutte le rimesse aventi natura solutoria.
Il terzo motivo, relativo ad una presunta ultrapetizione della Corte territoriale, è stato respinto poichè le conclusioni dell’appello, come richiamate nel controricorso, risultavano coerenti con la decisione adottata. Il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile per essere una censura di carattere ipotetico e condizionato all’esito del ricorso.
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Nota della Redazione
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